1. Dichiarazione Iva 2012 – Principali novità
  2. Dichiarazione Iva Base 2012 
  3. Modalità e termini di presentazione della dichiarazione Iva 2012
  4. Presentazione della dichiarazione Iva in caso di fallimento
  5. Correzione ed integrazione della dichiarazione Iva
  6. Versamento e rateizzazione


Con il Provvedimento Agenzia Entrate 16.1.2012 sono stati approvati i seguenti modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative l’anno d’imposta 2011 da presentare ai fini Iva :

·         Modello Iva 2012 composto da:

–         frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;

–         Quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VK, VL, VR, VT, VX, VO, VS, VV, VW, VY e VZ;

·         Modello Iva Base 2012 composto da:

–    frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;

–    Quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VR, VX e VT;

·         Modello Iva 26 LP/2012 – Prospetto delle liquidazioni periodiche, riservato agli enti o alle società controllanti di cui all’art. 73, ultimo comma, D.P.R. 633/1972.

Da quest’anno, con un apposito provvedimento (Provvedimento Agenzia Entrate 16.1.2012), distinto dal quello della dichiarazione Iva, è stato approvato anche una versione aggiornata del Modello Iva 74-bis, con le relative istruzioni, concernente le operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori, da utilizzare per l’anno d’imposta 2012.

Il nuovo modello Iva 2012, per l’anno d’imposta 2011, prevede, tra le novità più importanti, l’introduzione del nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, l’indicazione dei dati identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari e quella delle operazioni con la nuova aliquota Iva del 21%, nonché del nuovo regime dell’inversione contabile previsto per i telefoni cellulari e microprocessori. Inoltre, sono state implementate le istruzioni concernenti le stabili organizzazioni di soggetti esteri, alla luce delle nuove regole introdotte dalla recente disciplina in materia di territorialità delle prestazioni di servizi ai fini Iva previste dal D.Lgs. 11.2.2010, n. 18.

Più precisamente, il modello di dichiarazione Iva 2012 ha subito una serie di modifiche rispetto all’anno precedente, schematicamente illustrate nella tabella seguente.

 

DICHIARAZIONE IVA 2012 – PRINCIPALI MODIFICHE
Quadri del Modello Modifiche e novità
QUADRO VA«Informazioni e dati relativi all’attività» Rigo VA14Il rigo VA14 è stato rinominato «Regime per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 del decreto legge n. 98 del 2011».

Da quest’anno, infatti, è riservato ai soggetti che presentano l’ultima dichiarazione Iva  prima di aderire al regime fiscale di vantaggio introdotto dall’art. 27, D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. 111/2011.

Rigo VA16

Viene introdotto il nuovo rigo VA16 denominato «Estremi identificativi rapporti finanziari».

L’istituzione del nuovo rigo è stato necessario per indicare gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari ai sensi dell’art. 7, co. 6, D.P.R. 605/1973.

QUADRO VE«Determinazione del volume d’affari e della imposta relativa alle operazioni imponibili» Rigo VE23La Sezione 2 del quadro in esame è stata implementata con l’inserimento del nuovo rigo VE23 necessario al fine di poter indicare le operazioni con aliquota del 21%.

Di conseguenza i righi della successiva Sezione 3 sono stati tutti rinumerati.

Rigo VE34

Nella Sezione 4, nel rigo VE34, sono stati istituiti due nuovi campi:

campo 6: «Cessioni di telefoni cellulari»;

campo 7: «Cessioni di microprocessori».

Tale introduzione è stata necessaria in quanto per le suddette operazioni è obbligatorio l’applicazione dell’imposta con il meccanismo del reverse charge.

QUADRO VF«Operazioni passive e Iva ammessa in detrazione» Rigo VF12Nella Sezione 1 è stato introdotto il nuovo rigo VF12 riservato alle operazioni con aliquota del 21%. Di conseguenza i righi successivi sono stati rinumerati.

Rigo VF18

È stato istituito il nuovo rigo VF18 denominato «Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)». Da quest’anno, infatti, gli acquisti per i quali la detrazione è esclusa o ridotta ai sensi dell’art. 19-bis1, D.P.R. 633/1972 (cd. indetraibilità oggettiva) vanno riportati in questo nuovo rigo appositamente costituito.

I righi della Sezione 2 sono stati, di conseguenza, rinumerati.

QUADRO VJ«Determinazione dell’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni» Righi VJ15 e VJ16Nel quadro in esame sono stati introdotti due nuovi righi:

VJ15 «Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, co. 6, lett. b), D.P.R. 633/1972)»;

VJ16 «Acquisti di microprocessori (art. 17, co. 6, lett. c), D.P.R. 633/1972)».

Tale introduzione è stata necessaria in quanto per le suddette operazioni è obbligatorio l’applicazione dell’imposta con il meccanismo del reverse charge.

Conseguentemente il rigo contenente il totale dell’imposta è stato rinumerato (rigo VJ17).

QUADRO VO«Opzioni» Righi VO24 e VO25Sono state introdotte due nuove caselle, entrambe per comunicare la revoca dell’opzione esercita in precedenza. In particolare trattasi:

del rigo VO24 «Determinazione del reddito per le società costituite da imprenditori agricoli (art. 1, co. 1094, L. 27.12.2006, n. 296)»;

del rigo VO25 «Determinazione del reddito nei modi ordinari per le attività agricole connesse (art. 1, co. 423, L. 23.12.2005, n. 266)».

CASI PARTICOLARI di PRESENTAZIONE della DICHIARAZIONE IVA 2012«Soggetto non residente che ha operato mediante stabile organizzazione» Sono state aggiornate le istruzioni nella parte riguardante le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.Tale modifica è stata necessaria al fine di adeguare le indicazioni presenti nella dichiarazione Iva 2012 alle recenti modifiche normative concernenti la nuova disciplina Iva  in materia di territorialità delle prestazioni di servizi contenute nel D.Lgs. 18/2011.
MODELLO IVA 74-BIS«Dichiarazione delle operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa»

Quest’anno il Modello Iva 74-bis è stato approvato con un apposito provvedimento distinto da quello di approvazione della dichiarazione Iva 2012, al fine di consentirne l’utilizzo anche negli anni successivi a quello di approvazione

Il modello è stato modificato nella parte in cui viene inserito «l’anno d’imposta» nel corso del quale è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa.Le istruzioni sono state di conseguenza aggiornate al nuovo inserimento.

Pertanto, il modello in esame dovrà essere utilizzato a partire dall’anno d’imposta 2012.

Invece, per le procedure aperte nell’anno 2011, dovrà essere utilizzato il Modello Iva 74-bis dello scorso anno, approvato il 17.1.2011.

 

1. DICHIARAZIONE IVA 2012 – PRINCIPALI NOVITÀ

TELEFONINI e MICROPROCESSORI – APPLICAZIONE del REVERSE CHARGE: dall’1.4.2011 anche le cessioni di telefoni cellulari e di microprocessori sono sottoposte al meccanismo dell’inversione contabile (cd. reverse charge).

In particolare, si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate con la C.M. 59/E/2010 ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile alle cessioni nazionali di cellulari e microprocessori. Il documento di prassi dell’Amministrazione finanziaria fornisce indicazioni utili agli operatori che commercializzano i prodotti in questione individuando l’ambito applicativo del reverse charge, i soggetti esclusi e la decorrenza delle nuove regole.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, con decisione di esecuzione del Consiglio europeo, la n. 2010/710/UE del 22.11.2010, l’Italia è stata autorizzata (insieme alla Germania e all’Austria), in deroga al principio di carattere generale secondo cui debitore d’imposta nei confronti dell’Erario, ai fini Iva, è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, a designare, quale debitore dell’Iva, il soggetto passivo destinatario della cessione dei seguenti beni:

·         telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;

·         dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

L’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile comporta che il destinatario della cessione, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato, sia obbligato all’assolvimento dell’imposta, in luogo del cedente. Quindi, dal punto di vista operativo, i cedenti dei beni in argomento sono tenuti a emettere fattura senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti, D.P.R. 633/1972 e con l’indicazione della norma che prevede l’applicazione del reverse charge (art. 17, co. 6, lett. c). Il committente dovrà, poi, integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi (artt. 23 e 24, D.P.R. 633/1972), entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Il documento contabile, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 dello stesso D.P.R..

Sono escluse dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile le cessioni dei beni effettuate nella fase del commercio al dettaglio.

Con la R.M. 36/E/2011, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito ulteriormente la portata dell’obbligo di inversione contabile per le cessioni di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato. Il nuovo documento di prassi, insieme alla predetta C.M. 59/E/2010, completano il quadro delle istruzioni necessarie per applicare correttamente il meccanismo dell’inversione contabile. In particolare, con la suddetta risoluzione, l’Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi, tra l’altro, sotto il profilo soggettivo, sulle ipotesi di esclusione dall’obbligo di reverse charge, in linea con quanto precisato dalla C.M. 59/E/2010, che aveva già specificato (secondo un’interpretazione conforme alla ratio della richiamata decisione del Consiglio Ue), che l’obbligo del meccanismo dell’inversione contabile alle fattispecie in esame trova applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio.

Dal punto di vista degli adempimenti connessi all’introduzione del meccanismo dell’inversione contabile, l’Agenzia ha fatto presente che, nel Modello Unico 2012 e nella dichiarazione Iva 2012, sarebbero stati previsti dei campi specifici da compilare, nei quali dare evidenza delle operazioni attive e passive aventi a oggetto i beni in argomento.

Di conseguenza, nella dichiarazione Iva 2012, sono stati aggiunti appositi campi destinati ad accogliere le indicazioni di queste operazioni, ed in particolare:

·         nel Quadro VE (operazioni attive) sono stati aggiunti, nel rigo VE34, i nuovi campi 6 e 7, nei quali i soggetti, che hanno posto in essere le cessioni dei prodotti in questione senza addebitare la rivalsa dell’Iva, devono indicare il relativo imponibile;

·         nel Quadro VJ sono stati aggiunti i righi VJ15 e VJ16, nei quali devono essere riportati gli acquisti in relazione ai quali l’acquirente è tenuto a liquidare l’imposta; va ricordato che gli stessi acquisti dovranno essere riportati anche nel Quadro VF, al fine di esercitare il diritto alla detrazione nella misura spettante.

NUOVO REGIME dei MINIMI: l’art. 27, D.L. 98/2011 ha apportato, con decorrenza 2012, al regime dei contribuenti minimi una serie di importanti modifiche. Il nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità assume, ora, le caratteristiche di un vero e proprio regime di favore per la nuova imprenditoria e va ad aggiungersi a quello delle nuove iniziative produttive di cui all’art. 13, L. 388/2000, rappresentando una possibile ulteriore scelta per coloro che intendono avviare una nuova attività d’impresa ovvero di lavoro autonomo.

Con Provvedimento 22.12.2011, l’Agenzia delle Entrate, in attuazione delle disposizioni contenute nel citato art. 27, co. 1 e 2, ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla corretta applicazione del nuovo regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità. In sintesi, i chiarimenti più importanti riguardano i requisiti per l’ammissione al regime fiscale di vantaggio, la durata del nuovo regime, l’imposta sostitutiva e gli adempimenti dei contribuenti.

In termini generali, è opportuno segnalare che, per effetto delle disposizioni contenute nella predetta norma, le persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo dall’1.1.2012, ovvero che l’hanno intrapresa successivamente al 31.12.2007, e che possiedono i requisiti previsti all’art. 1, co. da 96 a 99, L. 244/2007 (regime dei minimi) e dall’art. 2, D.M. 2.1.2008, accedono al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, a condizione che siano in possesso anche dei requisiti stabiliti dall’art. 27, co. 2, D.L. 98/2011. La condizione secondo cui l’attività da esercitare non deve costituire, in alcun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente, non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.

Il regime fiscale di vantaggio si applica per il periodo di imposta di inizio attività e per i quattro successivi. I soggetti che non hanno ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età possono continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, senza esercitare alcuna opzione espressa.

Sul reddito imponibile si applica l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali ridotta al 5%. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

Diversamente dal precedente regime dei minimi, in cui era consentito rientrare nel regime alla cessazione del vincolo triennale connesso con l’opzione per il regime di determinazione ordinaria, la fuoriuscita dal regime di vantaggio, per scelta o per il verificarsi di un motivo di esclusione, comporta l’impossibilità di avvalersi successivamente del medesimo anche nell’ipotesi in cui, nel corso del quinquennio o non oltre il periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, si torni in possesso dei requisiti necessari per avvalersene (punto 3.3 del Provvedimento Agenzia Entrate 22.12.2011).

I contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio, ai fini Iva, oltre agli adempimenti previsti dall’art. 7, D.M. 2.1.2008 (tra cui, la numerazione e la conservazione delle fatture, nonché la certificazione dei corrispettivi), devono sottostare ai seguenti obblighi (così come previsto dal punto 6.1. del Provvedimento Agenzia Entrate 22.12.2011):

·         sono obbligati a manifestare preventivamente la volontà di effettuare acquisti intracomunitari, all’atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente, per essere inclusi nell’archivio Vies, ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. e-bis), D.P.R. 633/1972;

·         sono esonerati dall’obbligo di effettuare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva prevista all’art. 21, co. 1, D.L. 78/2010, conv. con modif. dalla L. 122/2010 (cd. elenco clienti e fornitori – spesometro);

·         sono esonerati dall’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, D.L. 40/2010, conv. con modif. dalla L. 73/2010, i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001 (comunicazione delle operazioni realizzate con controparti stabilite in Paesi black list);

·         sono esonerati dall’obbligo di certificare i corrispettivi qualora svolgano le attività previste dall’art. 2, D.P.R. 696/1996.

Pertanto, in ordine a quanto previsto per l’imprenditoria giovanile, nel Quadro VA, il rigo VA14 è stato denominato «Regime per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27 del decreto legge n. 98 del 2011». Il rigo è stato, infatti, riservato ai soggetti che presentano l’ultima dichiarazione Iva prima di aderire al regime in esame.

Il modello dichiarativo, di conseguenza, prendendo atto delle modifiche normative intervenute, prevede che il rigo VA14 debba essere infatti compilato dai contribuenti che, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce il Modello Iva 2012, ossia l’annualità 2012, intendano avvalersi del regime disciplinato dall’art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011. Con specifico riferimento alle modalità compilative, la casella 1 deve essere barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale Iva precedente all’applicazione del regime. Nel campo 2, invece, deve essere indicato l’ammontare complessivo della rettifica dell’Iva già detratta, operata per effetto dell’art. 19-bis2, D.P.R. 633/1972 in relazione al mutato regime fiscale. Le istruzioni alla dichiarazione Iva 2012 stabiliscono puntualmente che, ai sensi dell’art. 1, co. 101, L. 244/2007, l’imposta dovuta per effetto della rettifica Iva va versata in un’unica soluzione, ovvero in 5 rate annuali di pari importo, utilizzando il codice tributo 6497.

L’unica o prima rata deve essere corrisposta entro il termine per il versamento del saldo annuale Iva e le successive rate entro il termine previsto per il versamento a saldo dell’imposta sostitutiva. Si precisa, infine, che l’importo della rettifica indicata nel campo 2 non deve essere compreso nel rigo VF56 dove sono indicate le rettifiche dell’Iva in detrazione.

 

REGIME dei «NUOVI» MINIMI
Norme applicabili Art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011;art. 1, co. da 96 a 117, L. 244/2007, ove applicabili;

Provvedimento Agenzia Entrate 22.12. 2011.

Requisiti richiesti Le nuove disposizioni sono applicabili da parte di tutte le persone fisiche che:·         intraprendono un’attività di impresa, arte o professione dal 1° gennaio 2012;

·         l’hanno intrapresa dopo il 31.12.2007

(con i requisiti di cui ai co. da 96 a 99, art. 1,  L. 244/2007 e co. 2, art. 27, D.L. 98/2011).

Infatti, oltre ai requisiti previsti dal regime dei minimi, occorre congiuntamente soddisfare anche le seguenti condizioni:

·         il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al co. 1, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;

·         l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

·         qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

Durata Periodo di inizio attività ed i quattro successivi con possibile estensione fino al periodo di imposta di compimento del 35° anno di età.
Opzioni Sempre possibile uscire dai «nuovi» minimi per opzione accedendo sia al regime ordinario che a quello semplificato (ex minimi compreso, vale a dire il regime contabile semplificato previsto dall’art. 27, co. 3, D.L. 98/2011).L’opzione, che si perfeziona con il comportamento concludente, va comunque comunicata nella dichiarazione Iva  relativa all’anno da cui decorre la scelta.
Vincoli per chi inizia dal 2012 Diversamente dal precedente regime dei minimi, in cui era consentito rientrare nel regime alla cessazione del vincolo triennale connesso con l’opzione per il regime di determinazione ordinaria, la fuoriuscita dal regime di vantaggio, per scelta o per il verificarsi di un motivo di esclusione, comporta l’impossibilità di avvalersi successivamente del medesimo anche nell’ipotesi in cui, nel corso del quinquennio o non oltre il periodo d’imposta di compimento del 35° anno di età, si torni in possesso dei requisiti necessari per avvalersene (punto 3.3 del Provvedimento Agenzia Entrate 22.12.2011).
Imposta sostitutiva L’aliquota dell’imposta applicabile, sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, è fissata al 5%in luogo dell’attuale 20%.Inoltre, il provvedimento di attuazione specifica che «i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva».
Adempimenti Obbligo di iscrizione negli elenchi Vies;·         esonero dalla presentazione della comunicazione black list;

·         esonero dalla presentazione della comunicazione Iva di cui all’art. 21, D.L. 78/2010 – spesometro;

·         esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi;

·         non assoggettamento ad Irap;

·         non assoggettamento agli studi di settore;

·         non assoggettamento ad Iva.

 

RAPPORTI FINANZIARI: l’art. 2, co. 36-vicies ter, D.L. 138/2011, conv. con modif. dalla L. 148/2011, ha previsto che le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi fino a 5 milioni di euro annui, che per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività hanno utilizzato esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e che, nella dichiarazione dei redditi e dell’Iva, indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all’art. 7, co. 6, D.P.R. 605/1973, beneficiano della riduzione della metà delle sanzioni tributarie di cui agli artt. 1, 5 e 6, D.Lgs. 471/1997, per le violazioni degli obblighi di dichiarazione e di documentazione delle operazioni.

In attuazione della nuova disposizione prevista dalla manovra di Ferragosto 2011, è stata introdotta, nel Quadro VA, la nuova Sezione 3, denominata «Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari», nella quale i soggetti interessati devono indicare, nei righi da VA20 a VA26, il codice fiscale dell’operatore finanziario o il codice identificativo se l’operatore è estero, la denominazione dell’operatore stesso, nonché il codice corrispondente al tipo di rapporto, desumibile dalla tabella riportata nelle istruzioni della dichiarazione Iva 2012 (es. 01 per conto corrente, 02 per conto deposito titoli e/o obbligazioni, ecc.). A tal fine, in merito ai codici corrispondenti al tipo di rapporto finanziario intrattenuto, si ricorda, per completezza di trattazione, che l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 20.12.2010 ha razionalizzato le modalità e i termini di comunicazione dei dati all’archivio anagrafico dei rapporti finanziari di cui all’art. 7, co. 6, D.P.R. 605/1973 al fine di migliorare la qualità generale delle forniture.

Inoltre, si precisa che, se i righi presenti non fossero sufficienti per indicare tutti i rapporti intrattenuti con gli operatori finanziari, occorre utilizzare un altro modulo, la cui utilizzazione però non rileva ai fini della numerazione dei moduli che compongono la dichiarazione Iva.

NUOVA ALIQUOTA IVA del 21%: la manovra di Ferragosto 2011 ha previsto l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota Iva ordinaria, che è quindi passata dal 20% al 21%. La nuova aliquota ha trovato applicazione a partire dal 17.9.2011, giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della L. 148/2011 di conversione.

Giova rammentare come la norma in questione non abbia modificato in alcun modo le operazioni imponibili aventi ad oggetto beni e servizi di cui alle Parti II e III della Tabella A, allegata al D.P.R. 633/1972, per le quali sono previste, rispettivamente, le aliquote ridotte del 4% e del 10%.

Con riferimento ai chiarimenti relativi all’introduzione della nuova aliquota Iva del 21%, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla tematica, fornendo le relative istruzioni, dapprima con il Comunicato 16.9.2011 e, successivamente, con la C.M. 12.10.2011, n. 45/E. Ulteriori chiarimenti sono contenuti nella Circolare dell’Assonime 19.9.2011, n. 23.

Il modello di dichiarazione Iva 2012 ha tenuto ovviamente conto delle modifiche intervenute e la Sezione 2 del Quadro VE è stata implementata con l’introduzione del rigo VE23 riservato all’indicazione delle operazioni con aliquota al 21%. Avuto riguardo alle operazioni passive, nella Sezione 1 del Quadro VF è stato inserito il rigo VF12 riservato appunto all’indicazione delle operazioni con aliquota al 21%. Pertanto, le aziende dovranno puntualmente distinguere le operazioni attive e passive in base alla nuova aliquota del 21% rispetto a quella precedente del 20%.

IVA OGGETTIVAMENTE INDETRAIBILE – NUOVO RIGO VF18: da quest’anno, è prevista l’indicazione di acquisti interni, acquisti intracomunitari e importazioni, al netto dell’Iva, per i quali, ai sensi dell’art. 19-bis1, D.P.R. 633/1972, non è ammessa la detrazione dell’imposta. A tal fine, è stato inserito il nuovo rigo VF18 denominato «Acquisti ed importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)».

Infatti, gli acquisti e le importazioni di beni e servizi per i quali l’Iva è oggettivamente indetraibile per effetto dell’art. 19-bis1, D.P.R. 633/1972 o di altre disposizioni normative (es. premi delle manifestazioni a premio) quest’anno devono essere indicati nell’apposito rigo VF18 (fino allo scorso anno tale imposta confluiva con l’Iva indetraibile per le operazioni esenti)..

Le istruzioni al modello Iva 2012 precisano, inoltre, che nel rigo vanno riportati anche gli acquisti di tartufi da raccoglitori dilettanti ed occasionali, non muniti di partita Iva, la cui imposta, auto-applicata dallo stesso cessionario, non è detraibile ai sensi dell’art. 1, co. 109, L. 311/2004 (sull’argomento si è già pronunciata l’Agenzia delle Entrate con la C.M. 41/E/2005).

Si precisa che per gli acquisti per i quali è prevista la detrazione parziale dell’imposta (ad es. 40%) va indicata soltanto la quota di imponibile corrispondente alla parte di imposta non detraibile. La restante quota di imponibile e di imposta deve essere indicata nei righi da VF1 a VF12.

Come in passato, quindi, gli acquisti con indetraibilità limitata dovranno essere riportati per la quota non detraibile (ad es. per il veicolo stradale a motore si indicherà nel rigo VF18 il 60% dell’imponibile), mentre la restante quota, per la quale è esercitata la detrazione dell’imposta, va riportata nei righi del Quadro VF corrispondenti all’aliquota applicata.

STABILI ORGANIZZAZIONI – MODULI DISTINTI per le OPERAZIONI PROPRIE e della CASA MADRE: Le istruzioni alla dichiarazione Iva 2012 forniscono importanti precisazioni riguardo alle diverse posizioni che la stabile organizzazione può rivestire agli effetti dell’Iva .

Infatti, la stabile organizzazione che, oltre ad effettuare operazioni proprie, esegue degli adempimenti Iva per conto della casa madre estera, deve compilare due distinti moduli dei quadri contabili della dichiarazione Iva .

Le istruzioni al modello precisano, innanzitutto, che la dichiarazione relativa al soggetto non residente, che ha operato in Italia attraverso una stabile organizzazione, deve essere presentata all’interno del Modello Unico (sempreché la stessa abbia il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), compilando il relativo frontespizio sulla base delle istruzioni fornite per la compilazione di tale modello.

Inoltre, si evidenzia che in presenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato non è consentito operare tramite rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta per assolvere gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate direttamente dalla casa madre (divieto di duplice posizione Iva all’interno dello Stato).

Infatti, a tal proposito, si ricorda che le modifiche normative apportate dal D.L. 135/2009, conv. con modif. dalla L. 166/2009, hanno previsto che i soggetti non residenti, dotati di stabile organizzazione in Italia, non possono più identificarsi direttamente o nominare un proprio rappresentante fiscale per le operazioni effettuate direttamente dalla casa madre.

In base al nuovo testo dell’art. 17, D.P.R. 633/1972, in sostanza, il soggetto non residente non può assumere una duplice posizione Iva nel territorio dello Stato e gli adempimenti relativi alle operazioni della casa madre non possono essere assolti mediante nomina di rappresentante fiscale o identificazione diretta (come previsto in precedenza), ma tali operazioni devono confluire nella posizione Iva attribuita alla stabile organizzazione in Italia.

Conseguentemente, il soggetto non residente può essere titolare di un solo numero di partita Iva per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti relativi alle proprie operazioni territorialmente rilevanti in Italia.

Tali precisazioni riguardo ai soggetti esteri con stabile organizzazione in Italia, vengono ulteriormente confermate anche dalla C.M. 37/E/2011, chiarendo che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese da soggetti non residenti, ma con stabile organizzazione in Italia, nei confronti di cessionari e committenti non soggetti passivi d’imposta o non residenti, l’Iva deve essere assolta dal cedente o prestatore utilizzando il numero di partita Iva attribuito alla sua stabile organizzazione in Italia.

Tali operazioni, contraddistinte da una distinta serie di numerazione in sede di emissione delle relative fatture ed annotate in un apposito registro, saranno oggetto di un apposito modulo (distinto da quello delle operazioni proprie della stabile organizzazione) della dichiarazione Iva presentata dalla stabile organizzazione.

In sostanza, la stabile organizzazione dovrà applicare separatamente l’imposta tenendo distinte:

·         da un lato, le operazioni proprie e quelle alle quali abbia partecipato con la casa madre nella realizzazione dell’operazione;

·         dall’altro, le operazioni veicolate per conto del soggetto estero e, pertanto, operazioni attive e passive imputabili direttamente al soggetto estero. Tale circostanza si verifica quando il soggetto estero effettua, senza la partecipazione della stabile organizzazione, operazioni territorialmente rilevanti in Italia nei confronti di privati consumatori oppure di soggetti passivi non stabiliti in Italia.

Ne discende, ai fini dichiarativi, che le due categorie di operazioni dovranno essere rappresentate, nell’unica dichiarazione Iva presentata dalla stabile organizzazione, composta da due distinti moduli della dichiarazione: uno per le operazioni proprie e l’altro per le operazioni eseguite per conto della casa madre estera.

Le istruzioni evidenziano, inoltre, che con la R.M. 108/E/2011 è stato chiarito che la stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente ha diritto di recuperare, tramite la detrazione, il credito Iva relativo alle operazioni effettuate direttamente dalla casa madre con la partita Iva attribuita alla posizione di identificazione diretta o di rappresentanza fiscale poi cessata a seguito dell’introduzione del divieto ad operare mediante duplice posizione Iva .

In tale ipotesi, infatti, si riscontra una situazione di continuità analoga a quella riscontrabile nelle trasformazioni sostanziali soggettive.

2. DICHIARAZIONE IVA BASE 2012

Il modello di dichiarazione Iva Base 2012 è una versione semplificata del modello di dichiarazione Iva 2012 e può essere utilizzato, in alternativa al predetto modello, sia dai contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione Iva nel Modello Unico 2012 che dai contribuenti che presentano la dichiarazione Iva in via autonoma.

Il Modello Iva Base 2012 è costituito dal frontespizio, che deve essere utilizzato esclusivamente se la dichiarazione Iva viene presentata in via autonoma (in caso di presentazione della dichiarazione unificata deve essere utilizzato il frontespizio del Modello Unico 2012) e da un modulo, composto dai Quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VR , VT e VX.

I dati relativi alla determinazione dell’Iva da versare o del credito d’imposta devono essere indicati nel Quadro VX da coloro che presentano la dichiarazione in via autonoma o nel Quadro RX del Modello Unico 2012 da coloro che presentano la dichiarazione unificata.

Le opzioni e le revoche previste in materia di Iva e di imposte sui redditi devono essere comunicate utilizzando il Quadro VO della dichiarazione Iva 2012.

In via generale, possono utilizzare il Modello Iva Base 2012 i soggetti che hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, nello specifico, coloro che non hanno applicato regimi speciali Iva.

 

MODELLO IVA BASE 2012 – SOGGETTI INTERESSATI ed ESCLUSI
Il Modello Iva Base 2012 può essere utilizzato dai soggetti Iva, sia persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel corso dell’anno:·         hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva (ad es. quelli previsti dall’art. 34 per gli agricoltori o dall’art. 74-ter per le agenzie di viaggio);

·         hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse (art. 34-bis);

·         non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione ed importazioni, ecc.);

·         non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond (art. 2, co. 2, L. 28/1997);

·         non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

Il Modello Iva Base 2012 non può essere utilizzato:·         dai soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione ovvero che si avvalgono dell’istituto della rappresentanza fiscale o dell’identificazione diretta;

·         dalle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi;

·         dai soggetti tenuti ad utilizzare il Modello F24 auto Ue;

·         dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva sottoposti a procedura concorsuale;

·         dalle società che hanno partecipato ad una procedura di liquidazione Iva di gruppo di cui all’art. 73.

 

Nella tabella sopra riportata si evidenziano le particolari categorie di contribuenti che possono utilizzare il Modello Iva Base 2012 e coloro che invece ne sono esclusi. Le modalità e i termini per la presentazione del Modello Iva Base 2012 sono gli stessi previsti per la presentazione della dichiarazione Iva 2012 (sia in via autonoma che in forma unificata).

Le modifiche presenti nel Modello Iva Base 2012 ricalcano, naturalmente, quelle presenti nel modello Iva «principale» e, pertanto, i quadri oggetto di modifica del modello semplificato sono gli stessi di quelli interessati dalle novità normative intervenute per la dichiarazione Iva 2012 (ad es. regime dei nuovi minimi, telefonini e microprocessori con applicazione del reverse charge, aliquota Iva del 21%, rapporti finanziari, ecc.).

Inoltre, le istruzioni al Modello Iva Base 2012 precisano che, per chiarimenti ed approfondimenti su alcune problematiche e casi particolari, si può fare riferimento alle istruzioni fornite per la compilazione della dichiarazione Iva 2012.

3. MODALITÀ e TERMINI di PRESENTAZIONE
della DICHIARAZIONE IVA 2012

La presentazione della dichiarazione Iva 2012 da parte dei soggetti tenuti a tale adempimento deve essere effettuata esclusivamente per via telematica.

Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale sono da ritenersi redatte su modello non conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 euro a 2.065 euro ai sensi dell’art. 8, co. 1, D.Lgs. 471/1997 (come meglio specificato anche dalla C.M. 54/E/2002).

Per quanto riguarda i termini di presentazione si evidenzia che, in base all’art. 8, D.P.R. 322/1998, la dichiarazione Iva 2012, relativa all’anno 2011, deve essere presentata nel periodo compreso tra l’1.2 e l’1.10.2012 (in quanto il 30.9 cade di domenica), nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione in via autonoma ovvero entro l’1.10.2012, nel caso in cui il contribuente sia tenuto a comprendere la dichiarazione Iva 2012 nella dichiarazione unificata (Modello Unico 2012).

Per completezza di trattazione, si precisa che il D.P.R. 322/1998 non prevede un termine di consegna della dichiarazione Iva agli intermediari, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

4. PRESENTAZIONE della DICHIARAZIONE IVA
in CASO di FALLIMENTO

Tra i casi particolari di presentazione della dichiarazione Iva 2012, si ricorda quello dei curatori fallimentari e dei commissari liquidatori. A tal fine, occorre distinguere due ipotesi particolari riguardo al momento in cui ha avuto inizio la procedura concorsuale.

FALLIMENTO nel CORSO del PERIODO d’IMPOSTA 2011: i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, nel caso in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel corso dell’anno 2011, devono presentare la dichiarazione Iva 2012 relativa a tutto l’anno d’imposta, comprensiva di due moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (ricordandosi di barrare la casella del rigo VA3), e il secondo per le operazioni registrate successivamente a tale data.

Si precisa che, relativamente alle operazioni registrate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, i curatori o i commissari liquidatori sono altresì tenuti a presentare, esclusivamente al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, per via telematica ed entro 4 mesi dalla nomina, apposita dichiarazione ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale (art. 8, co. 4, ultimo periodo, D.P.R. 322/1998). Tale dichiarazione deve essere redatta utilizzando lo specifico Modello Iva 74-bis, approvato con il Provvedimento Agenzia Entrate 17.1.2011, che non consente, peraltro, di richiedere il rimborso dell’eventuale eccedenza di credito risultante da tale modello (R.M. 181/1995).

FALLIMENTO DOPO la CHIUSURA del PERIODO d’IMPOSTA 2011 – NOVITÀ 2012: per quanto riguarda il caso particolare di fallimento dopo la chiusura del periodo di imposta 2011, si evidenzia quanto segue. Nella particolare ipotesi in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale Iva 2012, e quest’ultima dichiarazione non risulti presentata dal contribuente fallito o posto in liquidazione coatta amministrativa, tale dichiarazione deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori nei termini ordinari ovvero entro 4 mesi dalla nomina se quest’ultimo termine scade successivamente al termine ordinario di presentazione.

Ovviamente, anche in quest’ultimo caso, resta fermo l’obbligo di presentare, al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica ed entro 4 mesi dalla nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore, lo specifico Modello Iva 74-bis, approvato quest’anno con il Provvedimento Agenzia Entrate 16.1.2012.

Si ricorda che quest’anno il Modello Iva 74-bis è stato modificato inserendo l’anno d’imposta in cui è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa in una apposita casellina, insieme all’Ufficio competente e al tipo di dichiarazione «Correttiva nei termini».

5. CORREZIONE ed INTEGRAZIONE della DICHIARAZIONE IVA

DICHIARAZIONI CORRETTIVE nei TERMINI: nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, evidenziando questa sua scelta nel riquadro dedicato al «Tipo di dichiarazione», barrando la prima casella del frontespizio «Correttiva nei termini».

Si ritiene che debba considerarsi correttiva nei termini non soltanto la dichiarazione sostitutiva trasmessa entro il 30 settembre, ma anche quella trasmessa nei 90 giorni successivi (come si evince dalla C.M. 98/2000).

DICHIARAZIONI PRESENTATE OLTRE i TERMINI: se risultano scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione in esame. Naturalmente, importante presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla norma.

A tal proposito, si evidenzia che il ritardo comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria da 258 euro a 2.065 euro e la violazione può essere sanata, entro lo stesso termine di 90 giorni, mediante ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 472/1997, con pagamento della sanzione ridotta che, in caso di dichiarazione unificata, va moltiplicata per il numero dei tributi di riferimento (ad es. per due in caso di unificazione delle dichiarazioni Iva e dei redditi).

Si ricorda che, per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 1, co. da 18 a 22, L. 220/2010 (Legge di stabilità 2011), l’estinzione agevolata delle violazioni è diventata più onerosa. Infatti, sono entrate in vigore dall’1.2.2011 nuove e meno favorevoli misure di riduzione della sanzione accordate dalle varie forme di definizione incentivata delle contestazioni fiscali contemplate dall’ordinamento.

In particolare, per quanto concerne l’istituto del ravvedimento operoso, in caso di regolarizzazione spontanea delle violazioni, le riduzioni delle sanzioni edittali sono state modificate come segue:

·         da un dodicesimo a un decimo del minimo per le violazioni di omesso versamento regolarizzate entro 30 giorni e per l’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali sanata entro 90 giorni;

·         da un decimo ad un ottavo del minimo per gli omessi versamenti regolarizzati nel termine cd. «lungo» di cui alla lett. b) dell’art. 13, D.Lgs 472/1997 e per tutte le altre violazioni regolarizzate in tale termine.

Con le modifiche apportate dal D.L. 98/2011 all’art. 13, D.Lgs. 471/1997, a decorrere dal 6.7.2011 è stata introdotta una nuova modalità di ravvedimento operoso che permette di sanare le violazioni commesse nei primi 14 giorni di ritardo dalla scadenza del versamento applicando una sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.

Il D.L. 98/2011 ha istituito, infatti, la possibilità di usufruire del cd. ravvedimento «mini», in base al quale la sanzione minima viene ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo nel versamento, fino a 15 giorni. Di conseguenza per ogni giorno di ritardo, fino al quindicesimo, se la sanzione per l’omesso versamento è il 30%, si pagherà lo 0,2% di sanzione. Dal 16º al 30º giorno di ritardo si torna a pagare la sanzione per il ravvedimento breve.

Si riportano di seguito le modalità che il contribuente può spontaneamente utilizzare per sanare le violazioni per omesso o ritardato versamento, dopo le recenti modifiche legislative all’art. 13, D.Lgs. 471/1997.

 

RAVVERIMENTO OPEROSO – NOVITÀ
Ravvedimento «mini»(introdotto dal D.L. 98/2011, conv. dalla L. 111/2011) Se il pagamento avviene entro il 14° giorno di ritardo, la sanzione è pari allo 0,2% dell’imposta dovuta per ogni giorno di ritardo.Il D.L. 98/2011 ha istituito la possibilità di usufruire del cd. ravvedimento «mini», in base al quale la sanzione minima viene ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo nel versamento, fino a 15 giorni. Di conseguenza, per ogni giorno di ritardo, fino al quindicesimo, se la sanzione per l’omesso versamento è il 30%, si pagherà lo 0,2% di sanzione. Dal 16º al 30º giorno di ritardo, si torna a pagare la sanzione per il ravvedimento breve.
Ravvedimento breve Se il pagamento avviene tra il 15° ed il 30° giorno di ritardo, la sanzione è pari al 3%dell’imposta dovuta.I versamenti effettuati con ritardo non superiore a 30 giorni sono assoggettati a una sanzione corrispondente a:

·       1/12 del 30% (corrispondente al 2,5%) dell’ammontare dell’imposta oggetto del ravvedimento, oltre agli interessi calcolati al tasso legale;

·       per le violazioni commesse dopo l’1.2.2011, la Legge di stabilità 2011 ha stabilito che la sanzione salga a 1/10 del minimo (ossia al 3%).

Ravvedimento lungo Se il pagamento avviene entro un anno dalla scadenza, la sanzione è pari al 3,75% dell’imposta dovuta.Infatti, i versamenti effettuati con ritardo superiore a 30 giorni, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno), sono assoggettati a una sanzione corrispondente a:

·       1/10 del 30% (corrispondente al 3%) dell’ammontare dell’imposta oggetto del ravvedimento, oltre agli interessi calcolati al tasso legale;

·       per le violazioni commesse dopo l’1.2.2011, la Legge di stabilità 2011 ha stabilito che la sanzione salga a 1/8 del minimo (ossia al 3,75%).

 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE: si evidenzia di seguito la tabella riepilogativa relativa alle dichiarazioni integrative.

 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Dichiarazione integrativa a favore Dichiarazione integrativa
Ai sensi dell’art. 2, co. 8-bis, D.P.R. 322/1998, il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, evidenziando questa sua scelta nel riquadro «Tipo di dichiarazione», barrando la seconda casella «Dichiarazione integrativa a favore».In tal caso l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997 oppure richiesto a rimborso. In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa il contribuente può evidenziare questa sua scelta nel riquadro «Tipo di dichiarazione», barrando la terza casella «Dichiarazione integrativa». Tale scelta può verificarsi nelle seguenti ipotesi :·        nelle ipotesi di ravvedimento previste dall’art. 13, D.Lgs. 472/1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata se non siano già iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente all’applicazione degli interessi;

·        nell’ipotesi prevista dall’art. 2, co. 8, D.P.R. 322/1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un minor debito d’imposta o di un maggior credito e fatta salva l’applicazione delle sanzioni.

La casella va barrata anche nell’ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa per la correzione di errori od omissioni non incidenti sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo e che non siano di ostacolo all’esercizio dell’attività di controllo.

 

6. VERSAMENTO e RATEIZZAZIONE

L’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cada di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’Iva in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.

Se il soggetto presenta la dichiarazione unificata il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base a detta dichiarazione unificata, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17, D.P.R. 435/2001.

 

SALDO IVA – VERSAMENTO
Se il soggetto presenta la dichiarazione Iva in via autonoma, può:·         versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo;

·         rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

Se il soggetto presenta la dichiarazione Iva all’interno della dichiarazione unificata, può:·        versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo;

·        versare in un’unica soluzione entro la scadenza del Modello Unico con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi;

·        rateizzare dal 16 marzo, con la maggiorazione dello 0,33% mensile dell’importo di ogni rata successiva alla prima;

·        rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al Modello Unico, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.