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	<title>Finanziamenti e Prestiti</title>
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	<description>Finanziamenti e Prestiti a Confronto!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:22:39 +0000</lastBuildDate>
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		<title>DICHIARAZIONE IVA 2012</title>
		<link>http://www.finanziamentiprestito.com/dichiarazione-iva-2012/</link>
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		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti e Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[DICHIARAZIONE IVA 2012]]></category>

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		<description><![CDATA[Dichiarazione Iva 2012 – Principali novità Dichiarazione Iva Base 2012  Modalità e termini di presentazione della dichiarazione Iva 2012 Presentazione della dichiarazione Iva in caso di fallimento Correzione ed integrazione della dichiarazione Iva Versamento e rateizzazione Con il Provvedimento Agenzia Entrate 16.1.2012 sono stati approvati i seguenti modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li><strong>Dichiarazione Iva 2012 – Principali novità</strong></li>
<li><strong>Dichiarazione Iva Base 2012 </strong></li>
<li><strong>Modalità e termini di presentazione della dichiarazione Iva 2012</strong></li>
<li><strong>Presentazione della dichiarazione Iva in caso di fallimento</strong></li>
<li><strong>Correzione ed integrazione della dichiarazione Iva</strong></li>
<li><strong>Versamento e rateizzazione</strong></li>
</ol>
<p><strong><br />
</strong></p>
<div>
<p>Con il Provvedimento Agenzia Entrate 16.1.2012 sono stati approvati i seguenti modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative l’anno d’imposta 2011 da presentare ai fini Iva :</p>
<p>·         <strong>Modello Iva 2012</strong> composto da:</p>
<p>–         frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;</p>
<p>–         Quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VK, VL, VR, VT, VX, VO, VS, VV, VW, VY e VZ;</p>
<p>·         <strong>Modello Iva Base 2012</strong> composto da:</p>
<p>–    frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;</p>
<p>–    Quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VR, VX e VT;</p>
<p>·         <strong>Modello Iva 26 LP/2012</strong> &#8211; Prospetto delle liquidazioni periodiche, riservato agli enti o alle società controllanti di cui all’art. 73, ultimo comma, D.P.R. 633/1972.</p>
<p>Da quest’anno, con un apposito provvedimento (Provvedimento Agenzia Entrate 16.1.2012), distinto dal quello della dichiarazione Iva, è stato approvato anche una versione aggiornata del <strong>Modello Iva 74-bis</strong>, con le relative istruzioni, concernente le operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori<strong>, </strong>da utilizzare per l’anno d’imposta 2012.</p>
<p>Il nuovo modello Iva 2012, per l’anno d’imposta 2011, prevede, tra le novità più importanti, l’introduzione del <strong>nuovo</strong> <strong>regime fiscale di vantaggio</strong> per l’imprenditoria giovanile, l’indicazione dei dati identificativi dei <strong>rapporti con gli operatori finanziari</strong> e quella delle operazioni con la <strong>nuova aliquota Iva del 21%,</strong> nonché del <strong>nuovo regime dell’inversione contabile</strong> previsto per i <strong>telefoni cellulari e microprocessori</strong>. Inoltre, sono state implementate le istruzioni concernenti le <strong>stabili organizzazioni </strong>di soggetti esteri<strong>, </strong>alla luce<strong> </strong>delle nuove regole introdotte dalla recente disciplina in materia di territorialità delle prestazioni di servizi ai fini Iva previste dal D.Lgs. 11.2.2010, n. 18.</p>
<p>Più precisamente, il modello di dichiarazione Iva 2012 ha subito una serie di <strong>modifiche</strong> rispetto all’anno precedente, schematicamente illustrate nella tabella seguente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" valign="top"><strong>DICHIARAZIONE IVA 2012 – PRINCIPALI MODIFICHE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>Quadri del Modello</strong></td>
<td valign="top"><strong>Modifiche e novità</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>QUADRO VA</strong><strong>«<em>Informazioni e dati relativi all’attività</em>»</strong></td>
<td valign="top"><strong>Rigo VA14</strong>Il rigo VA14 è stato rinominato «<em>Regime per</em><strong><em> </em></strong><em>l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 del decreto legge n. 98 del 2011</em>».</p>
<p>Da quest’anno, infatti, è riservato ai soggetti che presentano l’ultima dichiarazione Iva  prima di aderire al regime fiscale di vantaggio introdotto dall’art. 27, D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. 111/2011.</p>
<p><strong>Rigo VA16</strong></p>
<p>Viene introdotto il nuovo rigo VA16<strong> </strong>denominato «<em>Estremi identificativi rapporti finanziari</em>».</p>
<p>L’istituzione del nuovo rigo è stato necessario per indicare gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari ai sensi dell’art. 7, co. 6, D.P.R. 605/1973.</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>QUADRO VE</strong><strong>«<em>Determinazione del volume d’affari e della imposta relativa alle operazioni imponibili</em>»</strong></td>
<td valign="top"><strong>Rigo VE23</strong>La Sezione 2 del quadro in esame è stata implementata con l’inserimento del nuovo rigo VE23<strong> </strong>necessario al fine di poter indicare le operazioni con aliquota del 21%.</p>
<p>Di conseguenza i righi della successiva Sezione 3 sono stati tutti rinumerati.</p>
<p><strong>Rigo VE34</strong></p>
<p>Nella Sezione 4, nel rigo VE34, sono stati istituiti<strong> </strong>due nuovi campi:</p>
<p>campo 6: «<em>Cessioni di telefoni cellulari</em>»;</p>
<p>campo 7: «<em>Cessioni di microprocessori</em>».</p>
<p>Tale introduzione è stata necessaria in quanto per le suddette operazioni è obbligatorio l’applicazione dell’imposta con il meccanismo del reverse charge.</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>QUADRO VF</strong><strong>«<em>Operazioni passive e Iva ammessa in detrazione</em>»</strong></td>
<td valign="top"><strong>Rigo VF12</strong>Nella Sezione 1 è stato introdotto il nuovo rigo VF12 riservato alle operazioni con aliquota del 21%. Di conseguenza i righi successivi sono stati rinumerati.</p>
<p><strong>Rigo VF18</strong></p>
<p>È stato istituito il nuovo rigo VF18 denominato «<em>Acquisti e importazioni per i quali la</em> <em>detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)</em>».<strong> </strong>Da<strong> </strong>quest’anno, infatti, gli acquisti per i quali la detrazione è esclusa o ridotta ai sensi dell’art. 19-bis1, D.P.R. 633/1972 (cd. indetraibilità oggettiva) vanno riportati in questo nuovo rigo appositamente costituito.</p>
<p>I righi della Sezione 2 sono stati, di conseguenza, rinumerati.</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>QUADRO VJ</strong><strong>«<em>Determinazione dell’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni</em>»</strong></td>
<td valign="top"><strong>Righi VJ15 e VJ16</strong>Nel quadro in esame sono stati introdotti due nuovi righi:</p>
<p>VJ15 «<em>Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, co. 6, lett. b), D.P.R. 633/1972)</em>»;</p>
<p>VJ16 «<em>Acquisti di microprocessori (art. 17, co. 6, lett. c), D.P.R. 633/1972)</em>».</p>
<p>Tale introduzione è stata necessaria in quanto per le suddette operazioni è obbligatorio l’applicazione dell’imposta con il meccanismo del reverse charge.</p>
<p>Conseguentemente il rigo contenente il totale dell’imposta è stato rinumerato (rigo VJ17).</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>QUADRO VO</strong><strong>«<em>Opzioni</em>»</strong></td>
<td valign="top"><strong>Righi VO24 e VO25</strong>Sono state introdotte due nuove caselle, entrambe per comunicare la revoca dell’opzione esercita in precedenza. In particolare trattasi:</p>
<p>del rigo VO24 «<em>Determinazione del reddito per le società costituite da imprenditori agricoli (art. 1, co. 1094, L. 27.12.2006, n. 296)</em>»;</p>
<p>del rigo VO25 «<em>Determinazione del reddito nei modi ordinari per le attività agricole connesse (art. 1, co. 423, L. 23.12.2005, n. 266)</em>».</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>CASI PARTICOLARI di PRESENTAZIONE della DICHIARAZIONE IVA 2012</strong><strong>«<em>Soggetto non residente che ha operato mediante stabile organizzazione</em>»</strong></td>
<td valign="top">Sono state aggiornate le istruzioni nella parte riguardante le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.Tale modifica è stata necessaria al fine di adeguare le indicazioni presenti nella dichiarazione Iva 2012 alle recenti modifiche normative concernenti la nuova disciplina Iva  in materia di territorialità delle prestazioni di servizi contenute nel D.Lgs. 18/2011.</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>MODELLO IVA 74-BIS</strong><strong>«<em>Dichiarazione delle operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa</em>»</strong></p>
<p>Quest’anno il Modello Iva 74-bis è stato approvato con un apposito provvedimento distinto da quello di approvazione della dichiarazione Iva 2012, al fine di consentirne l’utilizzo anche negli anni successivi a quello di approvazione</td>
<td valign="top">Il modello è stato modificato nella parte in cui viene inserito «l’anno d’imposta» nel corso del quale è stato dichiarato il<strong> </strong>fallimento o<strong> </strong>la liquidazione coatta amministrativa.Le istruzioni sono state di conseguenza aggiornate al nuovo inserimento.</p>
<p>Pertanto, il modello in esame dovrà essere utilizzato a partire dall’anno d’imposta 2012.</p>
<p>Invece, per le procedure aperte nell’anno 2011, dovrà essere utilizzato il Modello Iva 74-bis dello scorso anno, approvato il 17.1.2011<strong>.</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>1. DICHIARAZIONE IVA 2012 – PRINCIPALI NOVITÀ</p>
<p><strong>TELEFONINI e MICROPROCESSORI – APPLICAZIONE del REVERSE CHARGE</strong>: dall’<strong>1.4.2011</strong> anche le cessioni di telefoni cellulari e di microprocessori sono sottoposte al meccanismo dell’inversione contabile (cd. <strong>reverse charge</strong>).</p>
<p>In particolare, si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate con la C.M. 59/E/2010 ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile alle cessioni nazionali di cellulari e microprocessori. Il documento di prassi dell’Amministrazione finanziaria fornisce indicazioni utili agli operatori che commercializzano i prodotti in questione individuando l’<strong>ambito applicativo</strong> del reverse charge, i <strong>soggetti esclusi</strong> e la <strong>decorrenza</strong> delle nuove regole.</p>
<p>L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, con decisione di esecuzione del Consiglio europeo, la n. 2010/710/UE del 22.11.2010, l’Italia è stata autorizzata (insieme alla Germania e all’Austria), in deroga al principio di carattere generale secondo cui debitore d’imposta nei confronti dell’Erario, ai fini Iva, è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, a designare, quale debitore dell’Iva, il soggetto passivo destinatario della cessione dei seguenti beni:</p>
<p>·         <strong>telefoni cellulari</strong>, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;</p>
<p>·         <strong>dispositivi a circuito integrato</strong> quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.</p>
<p>L’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile comporta che il <strong>destinatario</strong> della cessione, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato, sia <strong>obbligato</strong> all’<strong>assolvimento</strong> dell’imposta, <strong>in luogo</strong> del <strong>cedente</strong>. Quindi, dal punto di vista operativo, i cedenti dei beni in argomento sono tenuti a <strong>emettere fattura senza addebito d’imposta</strong>, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti, D.P.R. 633/1972 e con l’indicazione della norma che prevede l’applicazione del reverse charge (art. 17, co. 6, lett. c). Il committente dovrà, poi, <strong>integrare</strong> <strong>la fattura</strong> con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi (artt. 23 e 24, D.P.R. 633/1972), entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Il documento contabile, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 dello stesso D.P.R..</p>
<p>Sono <strong>escluse</strong> dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile le <strong>cessioni</strong> dei beni effettuate nella<strong> fase del commercio al dettaglio</strong>.</p>
<p>Con la R.M. 36/E/2011, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito ulteriormente la portata dell’obbligo di inversione contabile per le cessioni di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato. Il nuovo documento di prassi, insieme alla predetta C.M. 59/E/2010, completano il quadro delle istruzioni necessarie per applicare correttamente il meccanismo dell’inversione contabile. In particolare, con la suddetta risoluzione, l’Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi, tra l’altro, sotto il profilo soggettivo, sulle ipotesi di esclusione dall’obbligo di reverse charge, in linea con quanto precisato dalla C.M. 59/E/2010, che aveva già specificato (secondo un’interpretazione conforme alla <em>ratio </em>della richiamata decisione del Consiglio Ue), che l’obbligo del meccanismo dell’inversione contabile alle fattispecie in esame trova applicazione per le <strong>sole cessioni</strong> dei beni effettuate nella <strong>fase distributiva</strong> che precede il commercio al dettaglio.</p>
<p>Dal punto di vista degli <strong>adempimenti</strong> connessi all’introduzione del meccanismo dell’inversione contabile, l’Agenzia ha fatto presente che, nel Modello Unico 2012 e nella dichiarazione Iva 2012, sarebbero stati previsti dei <strong>campi specifici</strong> da compilare, nei quali dare evidenza delle operazioni attive e passive aventi a oggetto i beni in argomento.</p>
<p>Di conseguenza, nella dichiarazione Iva 2012, sono stati aggiunti appositi campi destinati ad accogliere le indicazioni di queste operazioni, ed in particolare:</p>
<p>·         nel <strong>Quadro VE</strong> (operazioni attive) sono stati aggiunti, nel rigo VE34, i nuovi campi 6 e 7, nei quali i soggetti, che hanno posto in essere le cessioni dei prodotti in questione senza addebitare la rivalsa dell’Iva, devono indicare il relativo imponibile;</p>
<p>·         nel <strong>Quadro VJ</strong> sono stati aggiunti i righi VJ15 e VJ16, nei quali devono essere riportati gli acquisti in relazione ai quali l’acquirente è tenuto a liquidare l’imposta; va ricordato che gli stessi acquisti dovranno essere riportati anche nel Quadro VF, al fine di esercitare il diritto alla detrazione nella misura spettante.</p>
<p><strong>NUOVO REGIME dei MINIMI</strong>:<strong> </strong>l’art. 27, D.L. 98/2011 ha apportato, con <strong>decorrenza 2012</strong>, al <strong>regime</strong> <strong>dei contribuenti minimi </strong>una serie di importanti <strong>modifiche</strong>. Il nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità assume, ora, le caratteristiche di un vero e proprio regime di favore per la nuova imprenditoria e va ad aggiungersi a quello delle nuove iniziative produttive di cui all’art. 13, L. 388/2000, rappresentando una possibile ulteriore scelta per coloro che intendono avviare una <strong>nuova</strong> <strong>attività d’impresa</strong> ovvero di <strong>lavoro autonomo</strong>.</p>
<p>Con Provvedimento 22.12.2011, l’Agenzia delle Entrate, in attuazione delle disposizioni contenute nel citato art. 27, co. 1 e 2, ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla corretta applicazione del nuovo regime di vantaggio per l’<strong>imprenditoria giovanile</strong> ed i <strong>lavoratori in mobilità</strong>. In sintesi, i chiarimenti più importanti riguardano i <strong>requisiti</strong> per l’<strong>ammissione</strong> al regime fiscale di vantaggio, la <strong>durata</strong> del <strong>nuovo regime</strong>, l’<strong>imposta sostitutiva</strong> e gli <strong>adempimenti</strong> dei <strong>contribuenti</strong>.</p>
<p>In termini generali, è opportuno segnalare che, per effetto delle disposizioni contenute nella predetta norma, le persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo dall’<strong>1.1.2012</strong>, ovvero che l’hanno intrapresa <strong>successivamente al 31.12.2007</strong>, e che possiedono i requisiti previsti all’art. 1, co. da 96 a 99, L. 244/2007 (regime dei minimi) e dall’art. 2, D.M. 2.1.2008, accedono al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, a condizione che siano in possesso anche dei requisiti stabiliti dall’art. 27, co. 2, D.L. 98/2011. La condizione secondo cui l’attività da esercitare <strong>non</strong> deve costituire, in alcun modo, una <strong>mera prosecuzione</strong> di altra <strong>attività precedentemente svolta</strong> sotto forma di lavoro dipendente, non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro<strong> </strong>o di essere in mobilità per cause <strong>indipendenti</strong> dalla propria volontà.</p>
<p>Il regime fiscale di vantaggio si applica per il periodo di imposta di <strong>inizio attività</strong> e per i <strong>quattro</strong> <strong>successivi</strong>. I soggetti che non hanno ancora compiuto il <strong>trentacinquesimo anno di età</strong> possono continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, <strong>senza</strong> esercitare alcuna <strong>opzione</strong> espressa.</p>
<p>Sul reddito imponibile si applica l’<strong>imposta</strong> <strong>sostitutiva</strong> delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali <strong>ridotta</strong> <strong>al 5%.</strong> I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.</p>
<p>Diversamente dal precedente regime dei minimi, in cui era consentito rientrare nel regime alla cessazione del vincolo triennale connesso con l’opzione per il regime di determinazione ordinaria, la<strong> fuoriuscita dal regime </strong>di vantaggio, per scelta o per il verificarsi di un motivo di esclusione, comporta l’<strong>impossibilità di avvalersi successivamente</strong> del <strong>medesimo</strong> anche nell’ipotesi in cui, nel corso del quinquennio o non oltre il periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, si torni in possesso dei requisiti necessari per avvalersene (punto 3.3 del Provvedimento Agenzia Entrate 22.12.2011).</p>
<p>I contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio, ai fini Iva, oltre agli <strong>adempimenti</strong> previsti dall’art. 7, D.M. 2.1.2008 (tra cui, la numerazione e la conservazione delle fatture, nonché la certificazione dei corrispettivi), devono sottostare ai seguenti <strong>obblighi</strong> (così come previsto dal punto 6.1. del Provvedimento Agenzia Entrate 22.12.2011):</p>
<p>·         sono <strong>obbligati</strong> a manifestare preventivamente la volontà di effettuare acquisti intracomunitari, all’atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente, per essere inclusi nell’<strong>archivio Vies</strong>, ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. e-bis), D.P.R. 633/1972;</p>
<p>·         sono <strong>esonerati</strong> dall’obbligo di effettuare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva prevista all’art. 21, co. 1, D.L. 78/2010, conv. con modif. dalla L. 122/2010 (cd. elenco clienti e fornitori &#8211; <strong>spesometro</strong>);</p>
<p>·         sono <strong>esonerati</strong> dall’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, D.L. 40/2010, conv. con modif. dalla L. 73/2010, i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001 (<strong>comunicazione</strong> delle <strong>operazioni</strong> realizzate con <strong>controparti stabilite in Paesi</strong> <strong>black list</strong>);</p>
<p>·         sono <strong>esonerati</strong> dall’obbligo di <strong>certificare</strong> i <strong>corrispettivi</strong> qualora svolgano le attività previste dall’art. 2, D.P.R. 696/1996.</p>
<p>Pertanto, in ordine a quanto previsto per l’imprenditoria giovanile, nel Quadro VA, il <strong>rigo VA14</strong> è stato denominato «<em>Regime per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27 del decreto legge n. 98 del 2011</em>»<strong>.</strong> Il rigo è stato, infatti, riservato ai soggetti che presentano l’<strong>ultima</strong> <strong>dichiarazione Iva prima di aderire al regime</strong> in esame.</p>
<p>Il modello dichiarativo, di conseguenza, prendendo atto delle modifiche normative intervenute, prevede che il rigo VA14 debba essere infatti compilato dai contribuenti che, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce il Modello Iva 2012, ossia l’annualità 2012, intendano avvalersi del regime disciplinato dall’art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011. Con specifico riferimento alle modalità compilative, la <strong>casella 1</strong> deve essere <strong>barrata</strong> per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale Iva precedente all’applicazione del regime. Nel <strong>campo 2</strong>, invece, deve essere indicato l’ammontare complessivo della rettifica dell’Iva già detratta, operata per effetto dell’art. 19-bis2, D.P.R. 633/1972 in relazione al mutato regime fiscale. Le istruzioni alla dichiarazione Iva 2012 stabiliscono puntualmente che, ai sensi dell’art. 1, co. 101, L. 244/2007, l’imposta dovuta per effetto della rettifica Iva va versata in un’<strong>unica</strong> <strong>soluzione</strong>, ovvero in <strong>5 rate annuali</strong> di pari importo, utilizzando il <strong>codice tributo 6497.</strong></p>
<p>L’unica o prima rata deve essere corrisposta entro il termine per il versamento del <strong>saldo annuale Iva</strong> e le successive rate entro il termine previsto per il versamento a <strong>saldo dell’imposta sostitutiva</strong>. Si precisa, infine, che l’importo della rettifica indicata nel campo 2 non deve essere compreso nel <strong>rigo</strong> <strong>VF56 </strong>dove sono indicate le rettifiche dell’Iva in detrazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" valign="top"><strong>REGIME dei «NUOVI» MINIMI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>Norme applicabili</strong></td>
<td valign="top">Art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011;art. 1, co. da 96 a 117, L. 244/2007, ove applicabili;</p>
<p>Provvedimento Agenzia Entrate 22.12. 2011.</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>Requisiti richiesti</strong></td>
<td valign="top">Le nuove disposizioni sono applicabili da parte di tutte le persone fisiche che:·         intraprendono un’attività di impresa, arte o professione <strong>dal 1° gennaio 2012</strong>;</p>
<p>·         l’hanno intrapresa <strong>dopo il 31.12.2007</strong></p>
<p>(con i requisiti di cui ai co. da 96 a 99, art. 1,  L. 244/2007 e co. 2, art. 27, D.L. 98/2011).</p>
<p>Infatti, oltre ai requisiti previsti dal regime dei minimi, occorre congiuntamente soddisfare anche le seguenti condizioni:</p>
<p>·         il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al co. 1, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;</p>
<p>·         l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;</p>
<p>·         qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>Durata</strong></td>
<td valign="top">Periodo di <strong>inizio attività </strong>ed i <strong>quattro successivi</strong> con possibile estensione fino al periodo di imposta di compimento del 35° anno di età.</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>Opzioni</strong></td>
<td valign="top">Sempre possibile uscire dai «nuovi» minimi per opzione accedendo sia al regime ordinario che a quello semplificato (ex minimi compreso, vale a dire il regime contabile semplificato previsto dall’art. 27, co. 3, D.L. 98/2011).L’<strong>opzione</strong>, che si perfeziona con il comportamento concludente, va comunque comunicata nella dichiarazione Iva  relativa all’anno da cui decorre la scelta.</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>Vincoli per chi inizia dal 2012</strong></td>
<td valign="top">Diversamente dal precedente regime dei minimi, in cui era consentito rientrare nel regime alla cessazione del vincolo triennale connesso con l’opzione per il regime di determinazione ordinaria, la fuoriuscita dal regime di vantaggio, per scelta o per il verificarsi di un motivo di esclusione, comporta l’<strong>impossibilità</strong> di <strong>avvalersi successivamente</strong> del medesimo anche nell’ipotesi in cui, nel corso del quinquennio o non oltre il periodo d’imposta di compimento del 35° anno di età, si torni in possesso dei requisiti necessari per avvalersene (punto 3.3 del Provvedimento Agenzia Entrate 22.12.2011).</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>Imposta sostitutiva</strong></td>
<td valign="top">L’aliquota dell’imposta applicabile, <strong>sostitutiva</strong> dell’Irpef e delle relative addizionali, è fissata al <strong>5%</strong>in luogo dell’attuale 20%.Inoltre, il provvedimento di attuazione specifica che «<em>i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva</em>».</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>Adempimenti</strong></td>
<td valign="top">Obbligo di iscrizione negli <strong>elenchi Vies</strong>;·         esonero dalla presentazione della <strong>comunicazione black list</strong>;</p>
<p>·         esonero dalla presentazione della <strong>comunicazione Iva </strong>di cui all’art. 21, D.L. 78/2010 &#8211; spesometro;</p>
<p>·         esonero dall’obbligo di <strong>certificazione </strong>dei corrispettivi;</p>
<p>·         non assoggettamento ad <strong>Irap</strong>;</p>
<p>·         non assoggettamento agli <strong>studi di settore</strong>;</p>
<p>·         non assoggettamento ad <strong>Iva</strong>.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>RAPPORTI FINANZIARI</strong>: l’art. 2, co. 36-vicies ter, D.L. 138/2011, conv. con modif. dalla L. 148/2011, ha previsto che le imprese e i lavoratori autonomi con <strong>ricavi</strong> o <strong>compensi fino a</strong> <strong>5 milioni di euro annui</strong>, che per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività hanno utilizzato <strong>esclusivamente</strong> <strong>strumenti di pagamento diversi</strong> dal denaro contante e che, nella dichiarazione dei redditi e dell’Iva, indicano gli <strong>estremi identificativi dei rapporti </strong>con gli <strong>operatori finanziari</strong> di cui all’art. 7, co. 6, D.P.R. 605/1973, beneficiano della <strong>riduzione della metà delle sanzioni tributarie</strong> di cui agli artt. 1, 5 e 6, D.Lgs. 471/1997, per le violazioni degli obblighi di dichiarazione e di documentazione delle operazioni.</p>
<p>In attuazione della nuova disposizione prevista dalla manovra di Ferragosto 2011, è stata introdotta, nel Quadro VA, la nuova Sezione 3, denominata «<em>Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari</em>»<strong>, </strong>nella quale i soggetti interessati devono indicare, nei <strong>righi</strong> <strong>da VA20 a VA26, </strong>il <strong>codice fiscale</strong> dell’operatore finanziario o il <strong>codice identificativo</strong> se l’operatore è estero, la <strong>denominazione </strong>dell’operatore stesso, nonché il codice corrispondente al <strong>tipo</strong> <strong>di rapporto</strong>, desumibile dalla tabella riportata nelle istruzioni della dichiarazione Iva 2012 (es. 01 per conto corrente, 02 per conto deposito titoli e/o obbligazioni, ecc.). A tal fine, in merito ai codici corrispondenti al tipo di rapporto finanziario intrattenuto, si ricorda, per completezza di trattazione, che l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 20.12.2010 ha razionalizzato le modalità e i termini di comunicazione dei dati all’archivio anagrafico dei rapporti finanziari di cui all’art. 7, co. 6, D.P.R. 605/1973 al fine di migliorare la qualità generale delle forniture.</p>
<p>Inoltre, si precisa che, se i righi presenti non fossero sufficienti per indicare tutti i rapporti intrattenuti con gli operatori finanziari, occorre utilizzare un <strong>altro modulo</strong>, la cui utilizzazione però non rileva ai fini della numerazione dei moduli che compongono la dichiarazione Iva.</p>
<p><strong>NUOVA ALIQUOTA IVA del 21%</strong>: la manovra di Ferragosto 2011 ha previsto l’<strong>aumento </strong>di <strong>un punto percentuale</strong> dell’aliquota <strong>Iva</strong> <strong>ordinaria</strong>, che è quindi passata <strong>dal 20% al 21%.</strong> La nuova aliquota ha trovato applicazione a partire dal <strong>17.9.2011</strong>, giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della L. 148/2011 di conversione.</p>
<p>Giova rammentare come la norma in questione <strong>non</strong> abbia <strong>modificato</strong> in alcun modo le <strong>operazioni</strong> <strong>imponibili</strong> aventi ad oggetto beni e servizi di cui alle Parti II e III della Tabella A, allegata al D.P.R. 633/1972, per le quali sono previste, rispettivamente, le aliquote ridotte del 4% e del 10%.</p>
<p>Con riferimento ai chiarimenti relativi all’introduzione della nuova aliquota Iva del 21%, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla tematica, fornendo le relative istruzioni, dapprima con il Comunicato 16.9.2011 e, successivamente, con la C.M. 12.10.2011, n. 45/E. Ulteriori chiarimenti sono contenuti nella Circolare dell’Assonime 19.9.2011, n. 23.</p>
<p>Il modello di dichiarazione Iva 2012 ha tenuto ovviamente conto delle modifiche intervenute e la Sezione 2 del Quadro VE è stata implementata con l’introduzione del <strong>rigo</strong> <strong>VE23</strong> riservato all’indicazione delle <strong>operazioni con</strong> <strong>aliquota al 21%.</strong> Avuto riguardo alle operazioni passive, nella Sezione 1 del Quadro VF è stato inserito il <strong>rigo VF12</strong> riservato appunto all’indicazione delle operazioni con aliquota al 21%. Pertanto, le aziende dovranno puntualmente distinguere le operazioni attive e passive in base alla nuova aliquota del 21% rispetto a quella precedente del 20%.</p>
<p><strong>IVA OGGETTIVAMENTE INDETRAIBILE – NUOVO RIGO VF18</strong>:<strong> </strong>da quest’anno, è prevista l’<strong>indicazione di acquisti </strong>interni, acquisti intracomunitari e importazioni, al netto dell’Iva, per i quali, ai sensi dell’art. 19-bis1, D.P.R. 633/1972, <strong>non</strong> è ammessa la <strong>detrazione</strong> dell’imposta. A tal fine, è stato inserito il <strong>nuovo rigo VF18 </strong>denominato «<em>Acquisti ed importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)</em>».</p>
<p>Infatti, gli acquisti e le importazioni di beni e servizi per i quali l’Iva è oggettivamente indetraibile per effetto dell’art. 19-bis1, D.P.R. 633/1972 o di altre disposizioni normative (es. premi delle manifestazioni a premio) quest’anno devono essere indicati nell’apposito rigo VF18 (fino allo scorso anno tale imposta confluiva con l’Iva indetraibile per le operazioni esenti)..</p>
<p>Le istruzioni al modello Iva 2012 precisano, inoltre, che nel rigo vanno riportati <strong>anche</strong> gli <strong>acquisti di tartufi</strong> <strong>da raccoglitori dilettanti ed occasionali</strong>, non muniti di partita Iva, la cui imposta, auto-applicata dallo stesso cessionario, non è detraibile ai sensi dell’art. 1, co. 109, L. 311/2004 (sull’argomento si è già pronunciata l’Agenzia delle Entrate con la C.M. 41/E/2005).</p>
<p>Si precisa che per gli acquisti per i quali è prevista la <strong>detrazione parziale</strong> dell’imposta (ad es. 40%) va indicata <strong>soltanto</strong> la <strong>quota</strong> di <strong>imponibile</strong> corrispondente alla <strong>parte</strong> di <strong>imposta non detraibile</strong>. La restante quota di imponibile e di imposta deve essere indicata nei righi da VF1 a VF12.</p>
<p>Come in passato, quindi, gli acquisti con indetraibilità limitata dovranno essere riportati per la quota non detraibile (ad es. per il veicolo stradale a motore si indicherà nel rigo VF18 il 60% dell’imponibile), mentre la restante quota, per la quale è esercitata la detrazione dell’imposta, va riportata nei righi del Quadro VF corrispondenti all’aliquota applicata.</p>
<p><strong>STABILI ORGANIZZAZIONI – MODULI DISTINTI per le OPERAZIONI PROPRIE e della CASA MADRE</strong>: Le istruzioni alla dichiarazione Iva 2012 forniscono importanti precisazioni riguardo alle diverse posizioni che la <strong>stabile organizzazione</strong> può rivestire agli effetti dell’Iva .</p>
<p>Infatti, la stabile organizzazione che, oltre ad effettuare operazioni proprie, esegue degli adempimenti Iva per conto della casa madre estera, deve compilare <strong>due distinti moduli</strong> dei quadri contabili della dichiarazione Iva .</p>
<p>Le istruzioni al modello precisano, innanzitutto, che la <strong>dichiarazione</strong> relativa al soggetto non residente, che ha operato in Italia attraverso una stabile organizzazione, deve essere presentata <strong>all’interno del Modello Unico</strong> (sempreché la stessa abbia il <strong>periodo d’imposta coincidente</strong> con l’anno solare), compilando il relativo frontespizio sulla base delle istruzioni fornite per la compilazione di tale modello.</p>
<p>Inoltre, si evidenzia che in presenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato <strong>non</strong> è consentito operare tramite <strong>rappresentante fiscale</strong> o mediante <strong>identificazione diretta</strong> per assolvere gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate direttamente dalla casa madre (<strong>divieto</strong> di <strong>duplice</strong> <strong>posizione</strong> <strong>Iva</strong> all’interno dello Stato).</p>
<p>Infatti, a tal proposito, si ricorda che le modifiche normative apportate dal D.L. 135/2009, conv. con modif. dalla L. 166/2009, hanno previsto che i soggetti non residenti, dotati di stabile organizzazione<strong> </strong>in Italia<strong>,</strong> non possono più identificarsi direttamente o nominare un proprio rappresentante fiscale per le operazioni effettuate direttamente dalla casa madre<strong>.</strong></p>
<p>In base al nuovo testo dell’art. 17, D.P.R. 633/1972, in sostanza, il soggetto non residente <strong>non</strong> può assumere una<strong> duplice posizione Iva </strong>nel territorio dello Stato e gli <strong>adempimenti</strong> relativi alle operazioni della <strong>casa madre</strong> <strong>non</strong> possono essere <strong>assolti</strong> mediante nomina di <strong>rappresentante fiscale</strong> o <strong>identificazione</strong> <strong>diretta</strong> (come previsto in precedenza), ma tali operazioni devono confluire nella posizione Iva attribuita alla stabile organizzazione in Italia.</p>
<p>Conseguentemente, il soggetto non residente può essere titolare di <strong>un solo numero di partita Iva</strong> per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti relativi alle proprie operazioni territorialmente rilevanti in Italia.</p>
<p>Tali precisazioni riguardo ai soggetti esteri con stabile organizzazione in Italia, vengono ulteriormente confermate anche dalla C.M. 37/E/2011, chiarendo che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese da soggetti non residenti, ma con stabile organizzazione in Italia, nei confronti di cessionari e committenti non soggetti passivi d’imposta o non residenti, l’<strong>Iva </strong>deve essere <strong>assolta</strong> dal <strong>cedente</strong> o <strong>prestatore</strong> utilizzando il <strong>numero di partita Iva </strong>attribuito alla sua <strong>stabile organizzazione in Italia</strong>.</p>
<p>Tali operazioni, contraddistinte da una <strong>distinta serie di numerazione</strong> in sede di emissione delle relative fatture ed annotate in un <strong>apposito registro</strong>, saranno oggetto di un <strong>apposito modulo</strong> (distinto da quello delle operazioni proprie della stabile organizzazione) della dichiarazione Iva presentata dalla stabile organizzazione.</p>
<p>In sostanza, la stabile organizzazione dovrà applicare <strong>separatamente</strong> l’imposta tenendo distinte:</p>
<p>·         da un lato, le <strong>operazioni proprie</strong> e quelle alle quali abbia <strong>partecipato</strong> <strong>con la casa madre</strong> nella realizzazione dell’operazione;</p>
<p>·         dall’altro, le <strong>operazioni veicolate per conto del soggetto estero</strong> e, pertanto, operazioni attive e passive imputabili direttamente al soggetto estero. Tale circostanza si verifica quando il soggetto estero effettua, senza la partecipazione della stabile organizzazione, operazioni territorialmente rilevanti in Italia nei confronti di privati consumatori oppure di soggetti passivi non stabiliti in Italia.</p>
<p>Ne discende, ai fini dichiarativi, che le due categorie di operazioni dovranno essere rappresentate, nell’unica dichiarazione Iva presentata dalla stabile organizzazione, composta da <strong>due distinti moduli</strong> della dichiarazione: uno per le operazioni proprie e l’altro per le operazioni eseguite per conto della casa madre estera.</p>
<p>Le istruzioni evidenziano, inoltre, che con la R.M. 108/E/2011 è stato chiarito che la stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente ha <strong>diritto di recuperare</strong>, tramite la <strong>detrazione</strong>, il <strong>credito Iva </strong>relativo alle <strong>operazioni effettuate direttamente dalla casa madre</strong> con la partita Iva attribuita alla posizione di identificazione diretta o di rappresentanza fiscale poi cessata a seguito dell’introduzione del divieto ad operare mediante duplice posizione Iva .</p>
<p>In tale ipotesi, infatti, si riscontra una situazione di continuità analoga a quella riscontrabile nelle <strong>trasformazioni sostanziali soggettive</strong>.</p>
<p>2. DICHIARAZIONE IVA BASE 2012</p>
<p>Il modello di <strong>dichiarazione</strong> <strong>Iva Base 2012</strong> è una versione <strong>semplificata</strong> del modello di dichiarazione Iva 2012 e può essere utilizzato, in <strong>alternativa</strong> al predetto modello, sia dai contribuenti tenuti a comprendere la <strong>dichiarazione Iva</strong> nel <strong>Modello Unico 2012 </strong>che dai contribuenti che presentano la <strong>dichiarazione Iva in via autonoma</strong>.</p>
<p>Il Modello Iva Base 2012 è costituito dal <strong>frontespizio, </strong>che deve essere utilizzato <strong>esclusivamente</strong> se la dichiarazione Iva viene presentata <strong>in via autonoma</strong> (in caso di presentazione della dichiarazione unificata deve essere utilizzato il frontespizio del Modello Unico 2012) e da <strong>un</strong> <strong>modulo, composto dai Quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VR , VT e VX.</strong></p>
<p>I dati relativi alla determinazione dell’Iva da versare o del credito d’imposta devono essere indicati nel Quadro <strong>VX</strong> da coloro che presentano la dichiarazione in via autonoma o nel Quadro <strong>RX </strong>del Modello Unico 2012 da coloro che presentano la dichiarazione unificata.</p>
<p>Le <strong>opzioni</strong> e le <strong>revoche</strong> previste in materia di Iva e di imposte sui redditi devono essere comunicate utilizzando il <strong>Quadro VO</strong> della dichiarazione Iva 2012.</p>
<p>In via generale, possono utilizzare il Modello Iva Base 2012 i soggetti che hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, nello specifico, coloro che <strong>non</strong> hanno applicato <strong>regimi speciali Iva</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" valign="top"><strong>MODELLO IVA BASE 2012 – SOGGETTI INTERESSATI ed ESCLUSI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Il Modello Iva Base 2012 <strong>può essere utilizzato </strong>dai soggetti Iva, sia persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel corso dell’anno:·         hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto, <strong>non</strong> hanno applicato gli specifici criteri dettati dai <strong>regimi speciali Iva</strong> (ad es. quelli previsti dall’art. 34 per gli agricoltori o dall’art. 74-ter per le agenzie di viaggio);</p>
<p>·         hanno effettuato in via <strong>occasionale</strong> cessioni di <strong>beni usati</strong> e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le <strong>attività agricole connesse</strong> (art. 34-bis);</p>
<p>·         <strong>non</strong> hanno effettuato <strong>operazioni</strong> con l’<strong>estero</strong> (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione ed importazioni, ecc.);</p>
<p>·         <strong>non</strong> hanno effettuato <strong>acquisti</strong> ed <strong>importazioni</strong> <strong>senza</strong> applicazione dell’<strong>imposta</strong> avvalendosi dell’istituto del plafond (art. 2, co. 2, L. 28/1997);</p>
<p>·         <strong>non</strong> hanno partecipato ad <strong>operazioni</strong> <strong>straordinarie</strong> o <strong>trasformazioni</strong> sostanziali soggettive.</td>
<td valign="top">Il Modello Iva Base 2012 <strong>non può essere</strong> <strong>utilizzato</strong>:·         dai soggetti <strong>non residenti</strong> che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione ovvero che si avvalgono dell’istituto della rappresentanza fiscale o dell’identificazione diretta;</p>
<p>·         dalle <strong>società di gestione del risparmio</strong> che gestiscono fondi immobiliari chiusi;</p>
<p>·         dai soggetti tenuti ad utilizzare il <strong>Modello F24 auto Ue</strong>;</p>
<p>·         dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva sottoposti a <strong>procedura concorsuale</strong>;</p>
<p>·         dalle società che hanno partecipato ad una procedura di <strong>liquidazione Iva di</strong> <strong>gruppo</strong> di cui all’art. 73.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nella tabella sopra riportata si evidenziano le particolari categorie di contribuenti che possono utilizzare il Modello Iva Base 2012 e coloro che invece ne sono esclusi. Le <strong>modalità</strong> e i <strong>termini</strong> per la presentazione del Modello Iva Base 2012 sono gli <strong>stessi</strong> previsti per la presentazione della dichiarazione Iva 2012 (sia in via autonoma che in forma unificata).</p>
<p>Le modifiche presenti nel Modello Iva Base 2012 ricalcano, naturalmente, quelle presenti nel modello Iva «principale» e, pertanto, i quadri oggetto di modifica del modello semplificato sono gli stessi di quelli interessati dalle novità normative intervenute per la dichiarazione Iva 2012 (ad es. regime dei nuovi minimi, telefonini e microprocessori con applicazione del reverse charge, aliquota Iva del 21%, rapporti finanziari, ecc.).</p>
<p>Inoltre, le istruzioni al Modello Iva Base 2012 precisano che, per chiarimenti ed approfondimenti su alcune problematiche e casi particolari, si può fare riferimento alle istruzioni fornite per la compilazione della dichiarazione Iva 2012.</p>
<p>3. MODALITÀ e TERMINI di PRESENTAZIONE<br />
della DICHIARAZIONE IVA 2012</p>
<p>La presentazione della dichiarazione Iva 2012 da parte dei soggetti tenuti a tale adempimento deve essere effettuata <strong>esclusivamente per via telematica</strong>.</p>
<p>Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale sono da ritenersi redatte su modello non conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 euro a 2.065 euro ai sensi dell’art. 8, co. 1, D.Lgs. 471/1997 (come meglio specificato anche dalla C.M. 54/E/2002).</p>
<p>Per quanto riguarda i termini di presentazione si evidenzia che, in base all’art. 8, D.P.R. 322/1998, la dichiarazione Iva 2012, relativa all’anno 2011, deve essere presentata nel <strong>periodo compreso</strong> <strong>tra l’1.2 e l’1.10.2012 </strong>(in quanto il 30.9 cade di domenica)<strong>,</strong> nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione <strong>in via autonoma</strong> ovvero <strong>entro l’1.10.2012,</strong> nel caso in cui il contribuente sia tenuto a comprendere la dichiarazione Iva 2012 nella <strong>dichiarazione unificata</strong> (Modello Unico 2012).</p>
<p>Per completezza di trattazione, si precisa che il D.P.R. 322/1998 non prevede un termine di consegna della dichiarazione Iva agli intermediari, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>4. PRESENTAZIONE della DICHIARAZIONE IVA<br />
in CASO di FALLIMENTO</p>
<p>Tra i casi particolari di presentazione della dichiarazione Iva 2012, si ricorda quello dei<strong> curatori</strong> <strong>fallimentari </strong>e dei<strong> commissari liquidatori</strong>. A tal fine, occorre distinguere due ipotesi particolari riguardo al momento in cui ha avuto inizio la procedura concorsuale.</p>
<p><strong>FALLIMENTO nel CORSO del PERIODO d’IMPOSTA 2011</strong>:<strong> </strong>i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, nel caso in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel corso dell’anno 2011, devono presentare la dichiarazione Iva 2012 relativa a tutto l’anno d’imposta, comprensiva di<strong> due moduli</strong>: il primo, per le operazioni registrate nella <strong>parte di</strong> <strong>anno solare anteriore</strong> alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (ricordandosi di barrare la casella del rigo VA3), e il secondo per le operazioni registrate <strong>successivamente</strong> a tale data.</p>
<p>Si precisa che, relativamente alle operazioni registrate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, i curatori o i commissari liquidatori sono altresì tenuti a presentare, esclusivamente al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, <strong>per via telematica</strong> ed <strong>entro 4 mesi</strong> dalla <strong>nomina</strong>, <strong>apposita dichiarazione</strong> ai fini della eventuale <strong>insinuazione</strong> al passivo della procedura concorsuale (art. 8, co. 4, ultimo periodo, D.P.R. 322/1998). Tale dichiarazione deve essere redatta utilizzando lo specifico <strong>Modello Iva 74-bis,</strong> approvato con il Provvedimento Agenzia Entrate 17.1.2011<strong>,</strong> che non consente, peraltro, di richiedere il rimborso dell’eventuale eccedenza di credito risultante da tale modello (R.M. 181/1995).</p>
<p><strong>FALLIMENTO DOPO la CHIUSURA del PERIODO d’IMPOSTA 2011 – NOVITÀ 2012</strong>: per quanto riguarda il caso particolare di fallimento dopo la chiusura del periodo di imposta<strong> </strong>2011, si evidenzia quanto segue. Nella particolare ipotesi in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel periodo<strong> </strong>compreso<strong> </strong>tra il<strong> </strong>1° gennaio 2012<strong> </strong>e<strong> </strong>il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale Iva 2012, e quest’ultima dichiarazione non risulti presentata dal contribuente fallito o posto in liquidazione coatta amministrativa, tale dichiarazione deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori nei <strong>termini ordinari</strong> ovvero entro <strong>4 mesi</strong> dalla <strong>nomina</strong> se quest’ultimo termine scade <strong>successivamente</strong> al termine ordinario di presentazione.</p>
<p>Ovviamente, anche in quest’ultimo caso, resta fermo l’obbligo di presentare, al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate esclusivamente <strong>per via telematica</strong> ed entro <strong>4 mesi</strong> dalla <strong>nomina</strong> del curatore fallimentare o del commissario liquidatore, lo specifico <strong>Modello Iva 74-bis</strong>, approvato quest’anno con il Provvedimento Agenzia Entrate 16.1.2012.</p>
<p>Si ricorda che quest’anno il Modello Iva 74-bis è stato <strong>modificato</strong> inserendo l’<strong>anno</strong> <strong>d’imposta</strong> in cui è stato <strong>dichiarato</strong> il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa in una apposita casellina, insieme all’Ufficio competente e al tipo di dichiarazione «<em>Correttiva nei termini</em>».</p>
<p>5. CORREZIONE ed INTEGRAZIONE della DICHIARAZIONE IVA</p>
<p><strong>DICHIARAZIONI CORRETTIVE nei TERMINI</strong>: nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, <strong>prima</strong> <strong>della</strong> <strong>scadenza del termine di presentazione</strong> della dichiarazione annuale, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una <strong>nuova dichiarazione</strong>, completa di tutte le sue parti, evidenziando questa sua scelta nel riquadro dedicato al <strong>«</strong><em>Tipo di dichiarazione</em><strong>»,</strong> barrando la prima casella del frontespizio <strong>«<em>Correttiva nei</em> <em>termini</em>».</strong></p>
<p>Si ritiene che debba considerarsi correttiva nei termini non soltanto la dichiarazione sostitutiva trasmessa entro il 30 settembre, ma anche quella trasmessa <strong>nei 90 giorni successivi</strong> (come si evince dalla C.M. 98/2000).</p>
<p><strong>DICHIARAZIONI PRESENTATE OLTRE i TERMINI</strong>: se risultano <strong>scaduti i termini</strong> <strong>di presentazione</strong> della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria, una <strong>nuova dichiarazione</strong>, completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione in esame. Naturalmente, importante presupposto per poter presentare la <strong>dichiarazione integrativa</strong> è che sia stata <strong>validamente presentata la dichiarazione originaria</strong>. Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate <strong>entro 90 giorni</strong> dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla norma.</p>
<p>A tal proposito, si evidenzia che il ritardo comporta l’applicazione della <strong>sanzione pecuniaria da 258 euro a 2.065 euro</strong> e la violazione può essere <strong>sanata</strong>, entro lo stesso termine di <strong>90 giorni</strong>, mediante <strong>ravvedimento operoso</strong> ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 472/1997, con pagamento della sanzione ridotta che, in caso di dichiarazione unificata, va moltiplicata per il numero dei tributi di riferimento (ad es. per due in caso di unificazione delle dichiarazioni Iva e dei redditi).</p>
<p>Si ricorda che, per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 1, co. da 18 a 22, L. 220/2010 (Legge di stabilità 2011), l’estinzione agevolata delle violazioni è diventata più onerosa. Infatti, sono entrate in vigore <strong>dall’1.2.2011 </strong>nuove e meno favorevoli misure di riduzione della sanzione accordate dalle varie forme di definizione incentivata delle contestazioni fiscali contemplate dall’ordinamento.</p>
<p>In particolare, per quanto concerne l’istituto del ravvedimento operoso, in caso di regolarizzazione spontanea delle violazioni, le riduzioni delle sanzioni edittali sono state modificate come segue:</p>
<p>·         da un dodicesimo a <strong>un</strong> <strong>decimo del minimo</strong> per le violazioni di <strong>omesso versamento</strong> regolarizzate entro 30 giorni e per l’<strong>omessa</strong> <strong>presentazione</strong> delle dichiarazioni annuali sanata <strong>entro 90 giorni</strong>;</p>
<p>·         da un decimo ad <strong>un ottavo del minimo</strong> per gli <strong>omessi versamenti</strong> regolarizzati nel termine cd. «lungo» di cui alla lett. b) dell’art. 13, D.Lgs 472/1997 e per tutte le altre violazioni regolarizzate in tale termine.</p>
<p>Con le modifiche apportate dal D.L. 98/2011 all’art. 13, D.Lgs. 471/1997, a decorrere <strong>dal 6.7.2011</strong> è stata introdotta una <strong>nuova modalità</strong> di <strong>ravvedimento</strong> operoso che permette di sanare le violazioni commesse nei <strong>primi 14 giorni</strong> di <strong>ritardo</strong> dalla scadenza del versamento applicando una <strong>sanzione</strong> pari allo <strong>0,2%</strong> per ogni giorno di ritardo.</p>
<p>Il D.L. 98/2011 ha istituito, infatti, la possibilità di usufruire del cd. ravvedimento «mini», in base al quale la sanzione minima viene ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo nel versamento, fino a 15 giorni. Di conseguenza per ogni giorno di ritardo, fino al quindicesimo, se la sanzione per l’omesso versamento è il 30%, si pagherà lo <strong>0,2%</strong> di sanzione. <strong>Dal 16º al 30º giorno</strong> di <strong>ritardo</strong> si torna a pagare la <strong>sanzione</strong> per il <strong>ravvedimento breve</strong>.</p>
<p>Si riportano di seguito le modalità che il contribuente può spontaneamente utilizzare per sanare le violazioni per omesso o ritardato versamento, dopo le recenti modifiche legislative all’art. 13, D.Lgs. 471/1997.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" valign="top"><strong>RAVVERIMENTO OPEROSO – NOVITÀ</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>Ravvedimento «mini»</strong><strong>(introdotto dal D.L. 98/2011, conv. dalla L. 111/2011)</strong></td>
<td valign="top">Se il pagamento avviene entro il 14° giorno di ritardo, la <strong>sanzione</strong> è pari allo<strong> 0,2% </strong>dell’imposta dovuta per ogni giorno di ritardo.Il D.L. 98/2011 ha istituito la possibilità di usufruire del cd. ravvedimento «mini», in base al quale la sanzione minima viene ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo nel versamento, fino a 15 giorni. Di conseguenza, per ogni giorno di ritardo, fino al quindicesimo, se la sanzione per l’omesso versamento è il 30%, si pagherà lo 0,2% di sanzione. Dal 16º al 30º giorno di ritardo, si torna a pagare la sanzione per il ravvedimento breve.</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>Ravvedimento breve</strong></td>
<td valign="top">Se il pagamento avviene tra il 15° ed il 30° giorno di ritardo, la <strong>sanzione</strong> è pari al<strong> 3%</strong>dell’imposta dovuta.I versamenti effettuati con ritardo non superiore a 30 giorni sono assoggettati a una sanzione corrispondente a:</p>
<p>·       <strong>1/12 del 30%</strong> (corrispondente al <strong>2,5%</strong>) dell’ammontare dell’imposta oggetto del ravvedimento, oltre agli interessi calcolati al tasso legale;</p>
<p>·       per le violazioni commesse dopo l’1.2.2011, la Legge di stabilità 2011 ha stabilito che la sanzione salga a <strong>1/10</strong> <strong>del</strong> <strong>minimo</strong> (ossia al <strong>3%</strong>).</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>Ravvedimento lungo</strong></td>
<td valign="top">Se il pagamento avviene entro un anno dalla scadenza, la <strong>sanzione</strong> è pari al <strong>3,75% </strong>dell’imposta dovuta.Infatti, i versamenti effettuati con ritardo superiore a 30 giorni, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno), sono assoggettati a una sanzione corrispondente a:</p>
<p>·       <strong>1/10 del 30%</strong> (corrispondente al <strong>3%</strong>) dell’ammontare dell’imposta oggetto del ravvedimento, oltre agli interessi calcolati al tasso legale;</p>
<p>·       per le violazioni commesse dopo l’1.2.2011, la Legge di stabilità 2011 ha stabilito che la sanzione salga a <strong>1/8 del</strong> <strong>minimo</strong> (ossia al <strong>3,75%</strong>).</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>DICHIARAZIONI INTEGRATIVE</strong>: si evidenzia di seguito la tabella riepilogativa relativa alle dichiarazioni integrative.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" valign="top"><strong>DICHIARAZIONI INTEGRATIVE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>Dichiarazione integrativa a favore</strong></td>
<td valign="top"><strong>Dichiarazione integrativa</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Ai sensi dell’art. 2, co. 8-bis, D.P.R. 322/1998, il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, evidenziando questa sua scelta nel riquadro <strong>«<em>Tipo di</em></strong><em> </em><strong><em>dichiarazione</em>»,</strong> barrando la seconda casella <strong>«<em>Dichiarazione integrativa a favore</em>»</strong>.In tal caso l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in <strong>compensazione</strong> ai sensi del D.Lgs. 241/1997 oppure richiesto a <strong>rimborso</strong>.</td>
<td valign="top">In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa il contribuente può evidenziare questa sua scelta nel riquadro «<strong><em>Tipo di</em></strong><em> </em><strong><em>dichiarazione</em>», </strong>barrando<strong> </strong>la terza casella<strong> «<em>Dichiarazione integrativa</em>»</strong>.<strong> </strong>Tale scelta può verificarsi nelle seguenti ipotesi<strong> </strong>:·        nelle ipotesi di ravvedimento previste dall’art. 13, D.Lgs. 472/1997, entro il <strong>termine</strong> per la <strong>presentazione</strong> della <strong>dichiarazione</strong> relativa all’anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata se non siano già iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente all’applicazione degli interessi;</p>
<p>·        nell’ipotesi prevista dall’art. 2, co. 8, D.P.R. 322/1998, entro il <strong>31 dicembre</strong> del <strong>quarto anno successivo</strong> a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un minor debito d’imposta o di un maggior credito e fatta salva l’applicazione delle sanzioni.</p>
<p>La casella va barrata anche nell’ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa per la correzione di errori od omissioni non incidenti sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo e che non siano di ostacolo all’esercizio dell’attività di controllo.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>6. VERSAMENTO e RATEIZZAZIONE</p>
<p>L’<strong>Iva</strong> dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere <strong>versata</strong> <strong>entro il 16 marzo</strong> <strong>di ciascun</strong> <strong>anno</strong> nel caso in cui il relativo importo <strong>superi euro 10,33</strong> (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).</p>
<p>Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cada di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.</p>
<p>I contribuenti possono versare in <strong>unica soluzione</strong> ovvero <strong>rateizzare</strong>. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’Iva in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.</p>
<p>Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’<strong>interesse</strong> fisso di <strong>rateizzazione</strong> pari allo <strong>0,33% mensile</strong>, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.</p>
<p>Se il soggetto presenta la <strong>dichiarazione unificata</strong> il versamento può essere <strong>differito</strong> alla <strong>scadenza</strong> prevista per il versamento delle somme dovute in base a detta dichiarazione unificata, con la maggiorazione dello <strong>0,40% a titolo d’interesse</strong> per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17, D.P.R. 435/2001.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" valign="top"><strong>SALDO IVA – VERSAMENTO</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Se il soggetto presenta la dichiarazione Iva in <strong>via autonoma</strong>, può:·         versare in un’<strong>unica</strong> <strong>soluzione</strong> entro il 16 marzo;</p>
<p>·         <strong>rateizzare</strong> maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.</td>
<td valign="top">Se il soggetto presenta la dichiarazione Iva all’interno della <strong>dichiarazione unificata</strong>, può:·        versare in un’<strong>unica soluzione</strong> entro il 16 marzo;</p>
<p>·        versare in un’<strong>unica soluzione</strong> entro la scadenza del Modello Unico con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi;</p>
<p>·        <strong>rateizzare</strong> <strong>dal 16 marzo</strong>, con la maggiorazione dello 0,33% mensile dell’importo di ogni rata successiva alla prima;</p>
<p>·        <strong>rateizzare</strong> <strong>dalla data di pagamento</strong> delle somme dovute in base al <strong>Modello</strong> <strong>Unico</strong>, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
</div>
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		<title>IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</title>
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		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[IMU Manovra Monti Salva Italia]]></category>
		<category><![CDATA[IMU]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; Aspetti generali dell&#8217;Imu «sperimentale: analogie e differenze con l&#8217;Ici Aliquota d&#8217;imposta «Prima casa» Fabbricati rurali L’art. 13, D.L. 6.12.2011, n. 201, conv. con modif. dalla L. 22.12.2011, n. 214 (cd. manovra «Monti» o decreto «salva Italia») ha anticipato all’1.1.2012 l’entrata in vigore dell’imposta municipale propria (Imu), originariamente contemplata dal D.Lgs. 14.3.2011, n. 23 (decreto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li><strong>Aspetti generali dell&#8217;Imu «sperimentale: analogie e differenze con l&#8217;Ici</strong></li>
<li><strong>Aliquota d&#8217;imposta</strong></li>
<li><strong>«Prima casa»</strong></li>
<li><strong>Fabbricati rurali</strong></li>
</ol>
<p>L’art. 13, D.L. 6.12.2011, n. 201, conv. con modif. dalla L. 22.12.2011, n. 214 (cd. manovra «Monti» o decreto «salva Italia») ha <strong>anticipato</strong> <strong>all’1.1.2012</strong> l’entrata in vigore dell’imposta municipale propria (<strong>Imu</strong>), originariamente contemplata dal D.Lgs. 14.3.2011, n. 23 (decreto sul federalismo municipale): quest’ultimo provvedimento aveva dato attuazione alla cd. <strong>riforma del fisco municipale</strong> e, in tale ambito, l’Imu avrebbe dovuto caratterizzare la <strong>seconda fase</strong> (quella a regime) del federalismo comunale, trovando applicazione solo a partire <strong>dal 2014</strong>.</p>
<p>La manovra «Monti», nell’intento di reperire le risorse necessarie per la «messa in sicurezza» dei conti pubblici, a fronte del noto scenario congiunturale, caratterizzato da <strong>forte pressione dei mercati</strong> finanziari per la <strong>riduzione del debito pubblico italiano</strong>, introduce invece fin da quest’anno, «<strong><em>in via sperimentale</em></strong><em> (&#8230;) </em><strong><em>fino al 2014</em></strong>», il nuovo tributo, peraltro con <strong>importanti novità</strong> rispetto alla sua originaria impostazione (che dovrebbe, invece, trovare applicazione a partire dal 2015).</p>
<p>Operativamente, il contributo comunale al risanamento delle finanze centrali si esplicherà tramite la <strong>rinuncia </strong>dei Comuni (previo contestuale trasferimento all’Erario) della <strong>metà </strong>del gettito <strong>teorico</strong> derivante dall’Imu sugli immobili <strong>diversi dalle «prime case»</strong> di abitazione e dai <strong>fabbricati rurali</strong> localizzati nel territorio della municipalità: al fine di <strong>evitare</strong> che gli ampi margini di discrezionalità concessi dal D.L. 201/2011 all’ente territoriale per variare le aliquote di base dell’Imu si trasformi, infatti, in un modo per <strong>ridurre arbitrariamente</strong> le retrocessioni allo Stato degli incassi del tributo richiesto sulle «seconde case», sugli immobili strumentali, ecc. (tipicamente per mezzo di una riduzione, nei limiti consentiti dalla legge, di aliquota agli stessi applicabile, cui verrebbe invece contrapposto un incremento della percentuale dovuta dalle «prime case» e dai fabbricati rurali, il cui gettito rimarrebbe per intero al Comune), è stabilito che allo Stato spetterà comunque un importo pari alla <strong>base imponibile </strong>dei predetti immobili moltiplicato <strong>per il 7,6 per mille</strong>, indicato dall’art. 13, co. 6, D.L. 201/2011 quale <strong>aliquota-base</strong> del prelievo.</p>
<p>Va poi notato che l’Imu, oltre all’imposta comunale sugli immobili (<strong>Ici</strong>), vigente fino a tutto il 2011, <strong>assorbe</strong> anche l’<strong>Irpef</strong> e <strong>relative addizionali </strong>sui <strong>redditi fondiari</strong> di immobili <strong>non locati</strong>: le «<strong>seconde case</strong>», pertanto, non solo non subiranno più l’aumento di 1/3 della rendita catastale rivalutata, come finora disposto dall’art. 41, D.P.R. 917/1986, ma <strong>non sconteranno</strong> proprio le <strong>imposte sui redditi</strong>.</p>
<p><strong>1. ASPETTI GENERALI dell’IMU «SPERIMENTALE»:<br />
ANALOGIE e DIFFERENZE con l’ICI</strong></p>
<p>L’Imu sperimentale evidenzia <strong>sostanziali differenze</strong> rispetto all’Ici, in particolare sotto i seguenti profili:</p>
<p>·         <strong>moltiplicatori</strong> da applicare alle rendite per individuare la <strong>base imponibile</strong> degli <strong>immobili accatastati</strong>;</p>
<p>·         <strong>aliquota ordinaria</strong> di imposizione e possibilità della sua <strong>modulazione</strong> da parte dei Comuni;</p>
<p>·         imposizione anche dell’abitazione principale del contribuente («<strong>prima casa</strong>») e degli <strong>immobili rurali</strong>.</p>
<p>La <strong>nuova</strong> <strong>Imu </strong>presenta, per il resto, una disciplina per larghi tratti <strong>coincidente</strong> con l’<strong>Ici</strong>, sia a livello di <strong>oggetto</strong> della tassazione, che di <strong>soggetti passivi</strong> e <strong>modalità di calcolo</strong> della base imponibile.</p>
<p>Sono, infatti, colpiti dal tributo <strong>tutti</strong> gli <strong>immobili</strong>, siano essi <strong>fabbricati</strong>, <strong>terreni agricoli</strong> o <strong>aree edificabili</strong>, purché gli stessi si trovino <strong>nel territorio dello Stato italiano</strong>.</p>
<p><strong>Non </strong>sono, invece, colpite da Imu le <strong>case all’estero</strong>, che peraltro già non rientravano nel campo di applicazione dell’Ici: tuttavia, esse, nel nuovo contesto impostato dal D.L. 201/2011, sono assoggettate a un’apposita <strong>imposta di bollo</strong> applicata con aliquota pari al <strong>7,6 per mille</strong>. Detto tributo, a parte la similarità di oggetto e di percentuale, ha però <strong>regole applicative sue proprie</strong> (ad esempio, con riferimento alla base imponibile, determinata sulla base del valore di costo o, in mancanza, di quello di mercato dell’immobile, così come alla possibilità di far valere il credito per imposte pagate all’estero sull’immobile, in modo da evitare una doppia imposizione), che lo <strong>differenziano</strong> in maniera rilevante dall’Imu (art. 19, co. 13 e segg., D.L. 201/2011).</p>
<p>Le <strong>esenzioni</strong> dall’imposta sono, nella sostanza, le <strong>medesime</strong> conosciute ai fini <strong>Ici</strong>, con l’importante eccezione di rilievo della «<strong>prima casa»</strong> del soggetto passivo, ma anche di <strong>due ulteriori ipotesi</strong> non più contemplate dalla normativa (in precedenza previste dall’art. 7, D.Lgs. 504/1992), ossia:</p>
<p>·         <strong>immobili</strong> posseduti dallo <strong>Stato</strong>, nonché quelli posseduti, nel proprio territorio, dalle <strong>Regioni</strong>, dalle <strong>Province</strong>, dai <strong>Comuni</strong>, dalle <strong>comunità montane</strong>, dai <strong>consorzi</strong> fra detti enti, dagli enti del <strong>servizio sanitario nazionale</strong>, se destinati esclusivamente ai <strong>compiti istituzionali</strong>;</p>
<p>·         <strong>fabbricati</strong> dichiarati <strong>inagibili o inabitabili</strong>, <strong>recuperati</strong> al fine di essere destinati alle attività volte all’<strong>assistenza</strong>, all’<strong>integrazione sociale</strong> e alla tutela dei diritti delle persone <strong>handicappate</strong>, limitatamente al periodo in cui essi sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette.</p>
<p>Per quanto concerne i soggetti passivi del tributo, essi sono i medesimi colpiti dall’Ici, ovvero:</p>
<p>·         il <strong>proprietario</strong> o il titolare di un <strong>diritto reale</strong> sui suddetti immobili;</p>
<p>·         il <strong>concessionario</strong> di aree demaniali;</p>
<p>·         il <strong>locatario</strong>, nel caso del contratto di locazione finanziaria<em>.</em></p>
<p>Per quanto concerne il <strong>leasing</strong>, però, <strong>varia il momento rilevante</strong> ai fini dell’assunzione della <strong>qualifica</strong> di <strong>debitore</strong> dell’imposta: nel contesto Ici, il soggetto passivo del tributo in caso di locazione finanziaria era il locatario, ma solo a partire <strong>dall’1.1 dell’anno successivo</strong> alla stipula del contratto o alla consegna effettiva dell’immobile, nel caso del cd. «<strong>leasing costruendo</strong>»; per l’Imu, viceversa, vale il diverso principio per cui l’acquisto della qualità di soggetto passivo da parte del locatario scatta <strong>comunque dalla data della stipula dell’accordo</strong> (<strong>dato oggettivo</strong> e <strong>incontestabile</strong>), indipendentemente dal fatto che la consegna del bene sia eventualmente successiva (o, teoricamente, anche antecedente) a tale momento. Si evitano in tal modo incertezze (e possibili contenziosi) rispetto al momento rilevante, in quanto il criterio generale diviene quello in base al quale l’<strong>utilizzatore</strong> è soggetto passivo per tutta (e sola) la <strong>durata del leasing</strong>, con la conseguenza che il <strong>proprietario</strong> del bene non è escluso, in linea di principio, dalla soggettività passiva, ma l’acquisirà «per differenza», ossia solo per il periodo in cui sull’immobile non grava un contratto di locazione finanziaria. Lo sarà, dunque, <strong>prima </strong>della <strong>stipula</strong> del contratto di locazione finanziaria e una volta <strong>terminato</strong> lo stesso, a meno che, in tale occasione, il locatario eserciti l’opzione per il <strong>riscatto</strong> del bene, divenendone quindi proprietario.</p>
<p>In ogni caso, come ai fini Ici, viene replicato il principio per cui l’imposta è applicata per <strong>mesi solari</strong>, considerando <strong>per intero</strong> il mese durante il quale si sia posseduto l’immobile per <strong>più di quattordici giorni</strong>.</p>
<p>La nuova Imu si applica su una base imponibile anch’essa individuata, almeno per quanto concerne la <strong>formula</strong> di calcolo, in <strong>analogia</strong> a quanto stabilito ai fini <strong>Ici</strong>, ovvero:</p>
<p>·         <strong>fabbricati accatastati</strong>: <strong>rendita</strong> catastale (rivalutata) al 1° gennaio dell’anno di imposizione, <strong>moltiplicata </strong>per i <strong>coefficienti</strong> di legge;</p>
<p>·         <strong>fabbricati non ancora accatastati</strong> e iscrivibili nel <strong>gruppo catastale «D»</strong>, se posseduti da <strong>imprese</strong> e distintamente (individualmente) <strong>contabilizzati</strong>: <strong>valore contabile</strong> al 1° gennaio dell’anno di imposizione ovvero, se successiva, alla <strong>data di acquisto</strong>, opportunamente <strong>rivalutato</strong> ogni anno, sulla base dei <strong>coefficienti</strong> dettati da un apposito D.M., distintamente per <strong>anno di sostenimento</strong> dei differenti <strong>costi</strong> <strong>iscritti</strong> in contabilità;</p>
<p>·         <strong>aree fabbricabili</strong>: <strong>valore venale</strong> in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione;</p>
<p>·         <strong>utilizzazione edificatoria</strong> dell’area: <strong>valore dell’area fabbricabile</strong>, senza tenere conto del valore dell’immobile, fino a che questo non sia stato ultimato o altrimenti utilizzato (è il caso degli immobili in fase di ristrutturazione edilizia o simili);</p>
<p>·         <strong>terreni agricoli</strong> iscritti in Catasto: <strong>reddito dominicale</strong> al 1° gennaio dell’anno di imposizione, <strong>rivalutato</strong> e <strong>moltiplicato</strong> per il <strong>coefficiente</strong> di legge.</p>
<p>La <strong>fondamentale</strong> <strong>differenza</strong> rispetto alle previgenti prescrizioni Ici <strong>non</strong> consiste, infatti, tanto nelle <strong>modalità</strong> di <strong>determinazione</strong> della <strong>base imponibile</strong>, quanto nell’<strong>entità</strong> dei <strong>moltiplicatori</strong> da rapportare alle rendite attualmente iscritte in Catasto (comunque da rivalutare del 5%).</p>
<p>La base imponibile, cioè, almeno per quanto concerne i <strong>fabbricati</strong>, continua ad essere determinata dalla formula <strong>base imponibile = (rendita catastale + 5%) x moltiplicatore specifico</strong>. Si hanno però<strong> incrementi </strong>dei <strong>coefficienti</strong> <strong>molto gravosi</strong>, generalmente nell’ordine del <strong>60% in più </strong>rispetto a quelli finora applicati, ciò che, unitamente all’inasprimento delle aliquote d’imposta, comporta un <strong>aggravio tributario</strong> che può essere anche del <strong>75%</strong>, cui va poi aggiunto il peso della tassazione della «prima casa», in precedenza esclusa da imposizione.</p>
<p>La tabella che segue evidenzia la misura dei <strong>nuovi moltiplicatori</strong>, a confronto con quelli precedentemente in vigore ai fini Ici.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="4" valign="middle"><strong>MOLTIPLICATORI ICI e IMU</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle"><strong>Categoria catastale</strong></td>
<td valign="middle"><strong>Moltiplicatore Ici</strong></td>
<td valign="middle"><strong>Moltiplicatore Imu</strong></td>
<td valign="middle"><strong>Differenza in percentuale</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">A (escluso A/10)</td>
<td rowspan="2" valign="middle">100</td>
<td rowspan="2" valign="middle">160</td>
<td rowspan="2" valign="middle">+60%</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">C/2, C/6, C/7</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">B</td>
<td valign="middle">140</td>
<td valign="middle">140</td>
<td valign="middle">—</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">C/3, C/4, C/5</td>
<td valign="middle">100</td>
<td valign="middle">140</td>
<td valign="middle">+40%</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">A/10</td>
<td valign="middle">50</td>
<td valign="middle">80</td>
<td valign="middle">+60%</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">D (escluso D/5)</td>
<td valign="middle">50</td>
<td valign="middle">60<sup> (1)</sup></td>
<td valign="middle">+12%</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">D/5</td>
<td valign="middle">50</td>
<td valign="middle">80</td>
<td valign="middle">+60%</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">C/1</td>
<td valign="middle">34</td>
<td valign="middle">55</td>
<td valign="middle">+61,76%</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">E</td>
<td valign="middle">Esclusi da Ici</td>
<td valign="middle">Esclusi da Imu</td>
<td valign="middle">—</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">Terreni agricoli</td>
<td valign="middle">75</td>
<td valign="middle">130<sup> (2)</sup></td>
<td valign="middle">+73,33%</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4" valign="middle">(1)     <em>Coefficiente elevato a 65 a partire dall’1.1.2013.</em>(2)     <em>Moltiplicatore ridotto a 110 per coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola.</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’innalzamento dei moltiplicatori disposto ai fini Imu <strong>non</strong> intacca però i <strong>coefficienti</strong> che sono stati finora applicati per il <strong>conteggio</strong> del <strong>valore catastale</strong> da assumere ai fini delle <strong>imposte indirette</strong> dovute in caso di <strong>trasferimento immobiliare</strong> (imposta di registro e ipocatastali, ecc.), né rileva ai fini della quantificazione del <strong>reddito fondiario Irpef</strong>.</p>
<p>A livello operativo, infine, va notato che l’art. 13, co. 12, D.L. 201/2011 stabilisce che il <strong>pagamento</strong> dell’<strong>Imu </strong>deve avvenire <strong>esclusivamente mediante il Modello F24</strong>, il quale risulta dunque l’<strong>unica forma</strong> di assolvimento dell’obbligazione tributaria ammessa, a differenza del contesto Ici, ove erano consentite anche altre modalità di pagamento, quali l’utilizzo dei bollettini postali. Nel nuovo sistema <strong>non</strong> sono permesse <strong>alternative</strong> per l’<strong>autoliquidazione</strong> del tributo.</p>
<p><strong>2. ALIQUOTA d’IMPOSTA</strong></p>
<p>L’aliquota ordinaria dell’Imu è pari al <strong>7,6 per mille</strong>.</p>
<p>Il D.L 201/2011 permette, peraltro, che l’aliquota di riferimento possa essere <strong>adeguata</strong> dall’ente locale di uno <strong>0,3%</strong>, sia in <strong>aumento</strong> che in <strong>diminuzione</strong>, al fine di tenere conto delle specificità concrete: la modifica dovrà passare per una <strong>delibera del Consiglio comunale</strong>, inderogabilmente da adottarsi entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione.</p>
<p>Potremo, quindi, avere in futuro, a livello nazionale, uno spettro di aliquote Imu ordinarie che vanno da un minimo del <strong>4,6 per mille</strong> ad un massimo del <strong>10,6 per mille</strong>.</p>
<p>Per la «<strong>prima casa»</strong>, comunque, l’<strong>aliquota base</strong> è già ridotta allo <strong>0,4%</strong> dalla legge statale e i Comuni potranno <strong>modificarne</strong> la misura, in <strong>aumento</strong> o in <strong>diminuzione</strong>, entro un massimo dello <strong>0,2%</strong>: il relativo <em>range</em> potrà perciò variare da un minimo del <strong>2 per mille</strong> ad un massimo del <strong>6 per mille</strong>.</p>
<p>Anche per i <strong>fabbricati rurali ad uso strumentale</strong> l’<strong>aliquota</strong> ordinaria è <strong>ridotta</strong>, in questo caso allo <strong>0,2%</strong>, con anche per essi la possibilità da parte dei Comuni di <strong>ridurla</strong> (ma non aumentarla) fino alla <strong>metà</strong>.</p>
<p>Ulteriore <strong>libertà di modifica </strong>dell’aliquota di legge è lasciata ai Comuni in relazione a:</p>
<p>·         <strong>immobili strumentali</strong> all’attività imprenditoriale o professionale;</p>
<p>·         <strong>immobili</strong> posseduti dai <strong>soggetti passivi Ires</strong>;</p>
<p>·         <strong>immobili locati</strong>.</p>
<p>In tutti i citati tre casi, peraltro, i Comuni avranno unicamente la facoltà di <strong>ridurre</strong> l’aliquota di imposizione, fino a un massimo dello<strong> 0,4%</strong>.</p>
<p>Nel nuovo contesto dell’Imu «sperimentale» <strong>sparisce</strong>, invece, ogni riferimento diretto alle precedenti ipotesi in cui l’art. 6, D.Lgs. 504/1992 concedeva, ai fini Ici, ai Comuni la possibilità di procedere a una <strong>differenziazione</strong> delle <strong>aliquote</strong> di <strong>imposizione</strong>, ovvero:</p>
<p>·         <strong>immobili diversi</strong> dalle abitazioni;</p>
<p>·         <strong>immobili</strong> posseduti <strong>in aggiunta</strong> alla «prima casa»;</p>
<p>·         <strong>alloggi non locati</strong>;</p>
<p>·         <strong>immobili</strong> posseduti da <strong>enti senza scopo di lucro</strong>.</p>
<p>Mentre per le prime tre tipologie (<strong>oggettive</strong>) era ammessa genericamente la possibilità di una <strong>differenziazione</strong> dell’aliquota, per l’ultima (di carattere <strong>soggettivo</strong>) l’aliquota poteva unicamente essere <strong>agevolata</strong>.</p>
<p>Sparisce anche, in un nuovo ambito connotato non solo da <strong>maggiore austerità</strong> (per quanto concerne l’impianto del D.L. 201/2011), ma anche, più in generale, da <strong>dubbi</strong> e <strong>ripensamenti</strong> sul complesso di incentivi con cui finora si è <strong>sovvenzionato</strong> il comparto delle <strong>energie alternative</strong>, la previsione di cui al co. 2-bis del citato art. 6, D.Lgs. 504/1992 (introdotto dall’art. 1, co. 6, L. 244/2007 proprio con finalità di <strong>stimolo </strong>allo sviluppo di forme innovative di generazione), secondo cui il Comune, con propria deliberazione, poteva, <strong>dal 2009</strong>, fissare un’<strong>aliquota</strong> <strong>Ici</strong> <strong>inferiore</strong> al <strong>4</strong> <strong>per mille</strong> in relazione ai contribuenti che installavano <strong>impianti a fonte rinnovabile</strong> per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, sia pur limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di <strong>tre anni</strong> per gli <strong>impianti termici solari </strong>e di <strong>cinque anni</strong> per tutte le <strong>altre tipologie di fonti rinnovabili</strong>.</p>
<p>Tutte queste ipotesi di deroga rispetto all’aliquota ordinaria sono oggi <strong>assorbite</strong> dalla generica disposizione in base alla quale il Comune può variare, in aumento o in diminuzione, <strong>fino allo 0,3%</strong>, l’<strong>aliquota</strong> <strong>ordinaria</strong> <strong>Imu</strong> stabilita dalla legge statale.</p>
<p><strong>3. «PRIMA CASA»</strong></p>
<p>La più rilevante differenza, rispetto alla quale non può, pertanto, estendersi al contesto Imu il quadro normativo già conosciuto in materia di Ici, è probabilmente la tassazione cui, nel contesto del nuovo tributo, viene sottoposta la «<strong>prima casa»</strong>.</p>
<p>L’Ici, infatti, <strong>dal 2008 al 2011</strong>, non colpiva, se non in rari casi (<strong>abitazioni di lusso</strong>), l’abitazione principale del contribuente: rimanevano <strong>imponibili solo</strong> le <strong>abitazioni accatastate</strong> come <strong>A/1</strong> (abitazioni di lusso), <strong>A/8</strong> (ville), <strong>A/9</strong> (castelli, abitazioni di eminente pregio), per le quali potevano comunque sempre essere fatte valere le previgenti <strong>detrazioni</strong> per la «prima casa».</p>
<p>Ciò premesso, il decreto «salva Italia» procede pure a una <strong>definizione nuova</strong> del concetto di «<strong>abitazione principale</strong>» ai fini Imu, che si differenzia rispetto a quanto conosciuto ai fini Ici.</p>
<p>Fermo restando che, come nel D.Lgs. 504/1992, l’<strong>utilizzo effettivo</strong> dell’immobile colpito dall’imposta risulta, in linea di principio, <strong>irrilevante</strong> ai fini del tributo (salvo che tale uso non si concretizzi nell’adibire il fabbricato a propria abitazione principale), viene mutato il contesto di riferimento. Nella nuova Imu sono assoggettate ad un’<strong>imposizione più lieve</strong> (e non più escluse da tassazione) le «prime case» dei contribuenti, che devono però essere <strong>qualificate</strong> dall’obbligatoria <strong>compresenza </strong>di due requisiti:</p>
<p>·         quello <strong>soggettivo</strong> (<strong>dimora abituale</strong> del contribuente nel fabbricato);</p>
<p>·         quello <strong>oggettivo</strong> (<strong>iscrizione anagrafica</strong> della residenza del contribuente nel fabbricato).</p>
<p><strong>Non</strong> è, invece, <strong>necessario</strong> che l’edificio sia <strong>effettivamente accatastato</strong>, essendo sufficiente la sua semplice <strong>iscrivibilità</strong> in Catasto.</p>
<p>Viceversa, ai fini Irpef e Ici conta(va), in definitiva, la <strong>situazione sostanziale</strong> (<strong>volontà del contribuente </strong>di adibire un fabbricato a propria abitazione principale, cui viene fornita <strong>attuazione concreta</strong>), con la possibilità di superare una diversa evidenza anagrafica previa <strong>autocertificazione</strong> resa dal soggetto passivo ai sensi del D.P.R. 445/2000 o produzione di <strong>documentazione</strong> (ad esempio, i consumi delle principali utenze) che dimostrino l’uso assiduo e continuativo del fabbricato in questione. Ai fini Imu il <strong>requisito formale</strong> assume, invece, una <strong>valenza</strong> <strong>fondamentale</strong>, dato che, a rigor di norma, non potrà farsi valere l’esclusione dall’imposta per gli immobili in cui si dimora abitualmente, laddove le risultanze anagrafiche non confortino tale dato di fatto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><strong>ESEMPIO – DIMORA ABITUALE e ANAGRAFE COMUNALE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Dopo aver risieduto per numerosi anni in un appartamento condotto in base a un contratto di locazione, Tizio, per tutto l’anno X, dimora abitualmente nell’immobile A, di sua proprietà e non paga imposta comunale in relazione allo stesso, in quanto la detrazione spettante supera l’imposta lorda teoricamente dovuta: non ha però ancora provveduto a comunicare la situazione all’Anagrafe comunale.In sede di accertamento dell’imposta, il Comune gli contesta il mancato pagamento del tributo su tale immobile.Nel contesto Ici, Tizio poteva presentare al Comune un’istanza di annullamento dell’avviso di accertamento in autotutela, dichiarando la qualità di «prima casa» che rivestiva l’abitazione in questione e allegando idonea dimostrazione del fatto che effettivamente, per l’anno X, egli dimorava nell’immobile A (in particolare, allegando all’istanza copia delle utenze elettriche, del gas, del telefono, ecc., da cui potesse evincersi la sua presenza continuativa nel fabbricato in questione). Il Comune avrebbe, quindi, dovuto provvedere allo sgravio dell’atto impositivo e Tizio non avrebbe avuto nulla da pagare.A parità di condizioni, nel nuovo contesto Imu, Tizio deve rassegnarsi a pagare quanto richiesto dal Comune: oltre a non poter affermare la qualità di «abitazione principale» dell’immobile A (in quanto le risultanze anagrafiche gli sono contrarie e vincolano, invece, il Comune), egli non potrà neppure far valere le detrazioni spettanti per la «prima casa».</p>
<p>Ai fini Irpef, invece, nel passato come oggi, la qualità di «prima casa» di Tizio non varia.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il trattamento riservato dai Comuni alla «prima casa» si estende, <strong>inderogabilmente</strong>, anche alle <strong>pertinenze</strong> dell’abitazione principale, ma <strong>solo</strong> se esse sono accatastate nelle categorie <strong>C/2, C/6 e C/7</strong> (magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, rimesse e autorimesse, tettoie, posti auto coperti o scoperti) e, comunque, limitatamente a <strong>una</strong> <strong>per ciascuna</strong> delle citate categorie.</p>
<p>Scompare, dunque, il vincolo, nella <strong>prassi</strong> finora imposto da molti regolamenti comunali ai fini Ici (pur se in contrasto con l’orientamento al riguardo manifestato dalla Suprema Corte) per cui la detrazione, così come l’aliquota ridotta, potevano esplicare i loro effetti limitatamente a <strong>una sola pertinenza</strong> della «prima casa» (spesso indipendentemente dalla relativa categoria catastale). Trova, invece, una più coerente esplicazione il noto principio civilistico in base al quale le <strong>pertinenze</strong>, salva <strong>diversa pattuizione</strong>, <strong>seguono il trattamento</strong> riservato alla <strong>cosa</strong> <strong>principale</strong> cui esse risultano <strong>asservite </strong>(art. 818 c.c.).</p>
<p>Rispetto alla disciplina Ici è, inoltre, più <strong>limitata</strong> la possibilità di stabilire, per regolamento comunale, fattispecie assimilate alla «prima casa». Il D.L. 201/2011 prefigura, infatti, la seguente situazione per il Comune:</p>
<p>·         esso è <strong>tenuto</strong> a garantire un’<strong>eguale</strong> <strong>considerazione</strong> ai fini Imu all’<strong>ex casa coniugale </strong>assegnata alla moglie (o marito) separata o divorziata, così come agli <strong>alloggi degli Iacp</strong> o delle <strong>cooperative abitative a proprietà indivisa</strong>, essendo prescritto dalla legge;</p>
<p>·         esso ha la <strong>facoltà</strong> di estendere il trattamento di favore alle <strong>unità abitative non locate possedute da anziani o disabili</strong>, in quanto la legge glielo consente;</p>
<p>·         esso <strong>non </strong>può procedere ad <strong>altre assimilazioni</strong>, per via regolamentare, in quanto tale possibilità non è ammessa dal citato decreto.</p>
<p>Nel contesto Imu, la «prima casa» del contribuente, oltre a scontare un’<strong>aliquota </strong>d’imposizione <strong>ridotta</strong>, gode di <strong>detrazioni </strong>dal tributo lordo calcolato.</p>
<p>Una prima detrazione, che spetta a tutti i titolari dell’abitazione principale, <strong><em>pro-quota</em></strong>, è quella pari a complessivi <strong>euro</strong> <strong>200 </strong>annui, comunque da <strong>parametrare</strong> al periodo dell’anno durante il quale l’immobile ha <strong>effettivamente</strong> costituito la <strong>dimora principale</strong> del contribuente e come tale è risultato all’<strong>Anagrafe</strong>.</p>
<p>I Comuni hanno facoltà di <strong>modulare</strong> la <strong>detrazione</strong>, <strong>elevandola</strong> fino anche a garantire la <strong>neutralizzazione del prelievo</strong> sulla «prima casa»: in tal caso, tuttavia, essi subiranno un <strong>vincolo</strong> alla possibilità di agire sull’aliquota di imposizione delle «<strong>seconde case» </strong>tenute a disposizione, che non potrà essere fissata in misura superiore rispetto a quella <strong>ordinaria</strong>.</p>
<p>La seconda tipologia di detrazione (<strong>euro 50</strong>) è, invece, solo <strong>eventuale</strong>, nel senso che essa può essere goduta unicamente da chi ha <strong>figli conviventi</strong>: si tratta della cd. «<strong>maggiorazione per quoziente familiare</strong>», in forza della quale il tributo parzialmente <strong>tempera</strong> la sua qualifica di imposta a carattere reale che, proprio in quanto tale, non presenta alcun collegamento con le <strong>situazioni soggettive</strong> dei contribuenti.</p>
<p>La detrazione base di euro 200 può essere, dunque, incrementata per i soggetti che hanno <strong>figli</strong> di <strong>età inferiore ai 26 anni </strong>(euro 50 per ciascuno), a condizione che gli stessi <strong>coabitino</strong> con i genitori e che ciò risulti anche da quanto iscritto all’<strong>Anagrafe </strong>comunale. Permangono, invece, <strong>indifferenti</strong> sia la situazione <strong>reddituale e/o patrimoniale</strong> del contribuente che fruisce dello sconto, sia quella del figlio in questione e, in particolare, <strong>non</strong> viene esteso al comparto Imu il concetto di «<strong>familiari a carico»</strong> proprio della normativa Irpef (che stabilisce un <strong>limite </strong>di <strong>euro 2.840,51</strong> al reddito dagli stessi conseguito).</p>
<p>Viene comunque stabilito un <strong>tetto massimo</strong>, in base al quale la suddetta maggiorazione può arrivare a <strong>euro 400</strong>, così da far giungere quella <strong>complessivamente </strong>fruita dal soggetto passivo, sulla base della legge statale, a <strong>euro</strong> <strong>600 annui</strong>: in altri termini, oltre l’eventuale <strong>ottavo figlio</strong>, la prole diviene irrilevante ai fini di cui trattasi.</p>
<p>Detta maggiorazione è però <strong>transitoria</strong>, in quanto essa può essere applicata solo per il <strong>biennio 2012-2013</strong>.</p>
<p><strong>4. FABBRICATI RURALI</strong></p>
<p>La manovra «Monti» assoggetta all’Imu <strong>anche</strong> i <strong>fabbricati rurali</strong>, che nel sistema <strong>Ici</strong> erano, invece, <strong>esclusi</strong> da tassazione, in quanto la loro capacità contributiva era considerata come <strong>compresa </strong>nel <strong>reddito dominicale</strong> del terreno: in tal senso, la volontà di assoggettare ad imposta tutte le costruzioni rurali viene riconfermata chiaramente dal co. 14 dell’art. 13, D.L. 201/2011, nella parte in cui esso <strong>abroga</strong> il co. 1-bis dell’art. 23, D.L. 207/2008, conv. con modif. dalla L. 14/2009, il quale disponeva che detti immobili non dovessero essere neppure considerati «fabbricati».</p>
<p>Il D.L. 201/2011 attua, in ogni caso, una <strong>differenziazione</strong> all’interno di tale macroclasse, in quanto:</p>
<p>·         i <strong>fabbricati strumentali</strong> <sup>(1)</sup> sono <strong>distintamente</strong> considerati dalla norma e secondo questa assoggettati a imposizione con un’<strong>aliquota ordinaria </strong>già<strong> di favore</strong> (<strong>0,2%</strong>, rispetto al 7,6 per mille di legge e alla misura agevolata dello 0,4% riservata all’abitazione principale), che può però essere ulteriormente <strong>abbattuta fino alla metà </strong>(1 per mille), previa apposita delibera comunale: la nuova imposta colpirà perciò costruzioni quali i fabbricati destinati al ricovero degli animali, i magazzini dei prodotti agricoli, le serre, i locali destinati al ricovero degli attrezzi, gli impianti di produzione di energia mediante risorse agroforestali o fotovoltaiche, ecc., con una base imponibile determinata facendo riferimento alla rendita;</p>
<p>·         le <strong>abitazioni rurali</strong>, proprio per il loro non essere richiamate espressamente, scontano l’<strong>Imu </strong>secondo il <strong>trattamento usualmente riservato</strong> a tutti gli <strong>altri fabbricati classificati</strong> nel gruppo catastale<strong> «A»</strong> e, pertanto, con aliquota dello <strong>0,4%</strong> e possibilità di <strong>detrazione</strong> se costituiscono la «<strong>prima casa»</strong> del soggetto passivo o dello <strong>0,76%</strong> nelle <strong>altre ipotesi</strong>: sono colpite, pertanto, anche in questo caso sulla base della rendita catastale, le case destinate ad abitazione del contadino, come pure quelle utilizzate dai suoi eventuali dipendenti.</p>
<p>Per quanto concerne la prima tipologia di immobili, ai sensi dell’art. 7, D.L. 70/2011, conv. con modif. dalla L. 106/2011 la disciplina di favore avrebbe potuto applicarsi alle <strong>sole costruzioni</strong> <strong>accatastate nella categoria D/10</strong>: il D.L. 201/2011, nella sua versione emendata e convertita in legge, parrebbe però <strong>superare</strong> tale disposizione, con la conseguenza che, ai fini del nuovo tributo, dovrebbero essere considerate del tutto <strong>irrilevanti</strong> (per le costruzioni strumentali, ma anche per le abitazioni) le risultanze del Catasto fabbricati per l’applicazione del trattamento sopra illustrato.</p>
<p>La <strong>variazione catastale</strong> è, comunque, molto <strong>opportuna</strong> in quanto consente di fissare per le costruzioni strumentali la categoria <strong>D/10</strong>, con la conseguente pacifica (salvo <strong>prova contraria</strong> da fornire da parte della <strong>municipalità</strong>, su cui dovrebbe perciò ricadere il relativo <strong>onere</strong>) applicazione dell’aliquota allo 0,2% in luogo dello 0,76%, a partire dal 2012.</p>
<p>Proprio per la <strong>rilevanza</strong> che la <strong>rendita</strong> <strong>catastale</strong> assume nel nuovo contesto (a differenza del precedente), il Legislatore avrebbe dovuto preoccuparsi anche di prevenire il problema dei <strong>fabbricati rurali non accatastati</strong> o che, comunque, risultano <strong>sprovvisti</strong> di <strong>rendita</strong>, magari in quanto (correttamente) iscritti nel Catasto terreni. In assenza di specifiche disposizioni in materia, pare potersi assumere il <strong>criterio</strong> dettato dall’art. 13, co. 14-quater, D.L. 201/2011, per le costruzioni rurali in via di mappatura presso il Catasto fabbricati e, pertanto, appare coerente ritenere che, anche a regime, debba, come principio generale, adottarsi la rendita attribuita a <strong>immobili similari</strong> <strong>già iscritti</strong> nel Catasto fabbricati.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3" valign="middle"><strong>PROSPETTO di CALCOLO dell’IMU per i FABBRICATI ACCATASTATI</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle"><strong>Tipologia</strong></td>
<td valign="middle"><strong>Imu</strong></td>
<td valign="middle"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">Rendita catastale</td>
<td valign="middle"> …..</td>
<td valign="middle">a</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">Rivalutazione</td>
<td valign="middle">5%</td>
<td valign="middle">b</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">Rendita rivalutata</td>
<td valign="middle"> ….</td>
<td valign="middle">c = a x (1+b)</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">Moltiplicatore</td>
<td valign="middle">….</td>
<td valign="middle">d</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">Base imponibile</td>
<td valign="middle"> ….</td>
<td valign="middle">e = c x d</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">Aliquota d’imposta</td>
<td valign="middle">….</td>
<td valign="middle">f</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">Imposta lorda</td>
<td valign="middle"> ….</td>
<td valign="middle">g = e x f</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">Detrazione</td>
<td valign="middle"> ….</td>
<td valign="middle">h</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">Imposta netta</td>
<td valign="middle"> ….</td>
<td valign="middle">i = g &#8211; h</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="4" valign="middle"><strong>ESEMPIO – «PRIMA CASA»: CONFRONTO TASSAZIONE ICI e IMU</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4" valign="middle">Tizio possiede un’abitazione principale accatastata come A/2, con rendita catastale pari a euro 580; egli convive nell’immobile con due figli. Tutto ciò risulta debitamente iscritto nell’Anagrafe comunale.Il Comune adotta aliquote e detrazioni nella misura stabilita dal D.L. 201/2011, senza variazioni.</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle"><strong>Tipologia</strong></td>
<td valign="middle"><strong>Ici</strong></td>
<td valign="middle"><strong>Imu</strong></td>
<td valign="middle"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">Rendita catastale</td>
<td valign="middle">580</td>
<td valign="middle">580</td>
<td valign="middle">a</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">Rivalutazione</td>
<td valign="middle">5%</td>
<td valign="middle">5%</td>
<td valign="middle">b</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">Rendita rivalutata</td>
<td valign="middle">609</td>
<td valign="middle">609</td>
<td valign="middle">c = a x (1+b)</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">Moltiplicatore</td>
<td valign="middle">100</td>
<td valign="middle">160</td>
<td valign="middle">d</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">Base imponibile</td>
<td valign="middle">60.900</td>
<td valign="middle">97.440</td>
<td valign="middle">e = c x d</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">Aliquota d’imposta</td>
<td valign="middle">—</td>
<td valign="middle">0,4%</td>
<td valign="middle">f</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">Imposta lorda</td>
<td valign="middle">—</td>
<td valign="middle">390</td>
<td valign="middle">g = e x f</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">Detrazione</td>
<td valign="middle">—</td>
<td valign="middle">300</td>
<td valign="middle">h</td>
</tr>
<tr>
<td valign="middle">Imposta netta</td>
<td valign="middle">—</td>
<td valign="middle">90</td>
<td valign="middle">i = g &#8211; h</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Il Prestito</title>
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		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti e Finanziamenti]]></category>

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		<description><![CDATA[Il prestito è la cessione di una somma di denaro con il vincolo della restituzione di capitali di pari valore o maggiori. Il termine prestito indica essenzialmente un finanziamentodi denaro che un istituto o società di credito autorizzata (detta mediatore o dealer) o un privato cittadino concede ad un soggetto. Gli elementi costitutivi di un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il prestito</strong> è la cessione di una somma di denaro con il vincolo della restituzione di capitali di pari valore o maggiori. Il termine prestito indica essenzialmente un finanziamentodi denaro che un istituto o società di credito autorizzata (detta mediatore o dealer) o un privato cittadino concede ad un soggetto. Gli elementi costitutivi di un prestito sono: il capitale finanziato, il tasso annuo nominale d’interesse (TAN), il tasso annuo effettivo globale (TAEG), la durata del finanziamento, l’importo e la frequenza dei rimborsi o rate, le condizioni.</p>
<p>L&#8217;assegnazione di un prestito avviene dopo una serie di controlli preliminari che il mediatore esegue in base alla situazione economica e professionale del soggetto richiedente, esami che permettono loro di valutare la sicurezza evitando sconvenienti situazioni di insolvenza.</p>
<p>Tale finanziamento può essere richiesto ed erogato con diversi scopi: per acquistare beni di consumo (automobile, abitazione, arredamento, elettrodomestici, vestiti, ecc.), per ristrutturare la propria casa (edilizia), per saldare altri debiti o prettamente per possedere una disponibilità immediata di denaro contante (prestiti di liquidità).</p>
<p>Il prestito può essere finalizzato e non finalizzato. La caratteristica principale che distingue i due tipi di prestito-sovvenzione è basata sul metodo di erogazione e conseguentemente alla restituzione del denaro stesso: nel caso dei prestiti finalizzati, il cliente è obbligato all&#8217;acquisto di un bene di consumo specificando comunque la finalità del prestito e mettendo necessariamente a conoscenza l&#8217;istituto finanziatore; mentre nel caso di prestiti non finalizzati il cliente non ha alcun vincolo di destinazione ed è libero di disporre della somma richiesta in prestito con maggiore libertà d&#8217;azione.</p>
<p>Generalmente i prestiti finalizzati si distinguono dagli altri per una maggiore semplicità e rapidità della pratica, infatti talvolta possono essere erogati dallo stesso punto vendita del bene in questione grazie a convenzioni commerciali e finanziarie con le banche; mentre per i prestiti non finalizzati ci si rivolge esclusivamente a istituti di credito.</p>
<p>La concessione di un prestito può essere subordinata alla presentazione da parte del richiedente di una garanzia reale o personale. Possiamo quindi fare una ulteriore distinzione tra prestiti garantiti e non garantiti.</p>
<p>Tra i prestiti non finalizzati il più diffuso è il prestito personale, che rientra anche nella categoria del credito al consumo ed è un prestito senza garanzia.</p>
<p>In Italia la disciplina del credito al consumo prevede un importo compreso tra 154,94 euro e 30.987,41 euro. Generalmente, nel caso dei prestiti personali in senso stretto, l’importo è medio alto, mentre per le somme più contenute si preferisce utilizzare la forma del credito rotativo: carte di credito revolving o apertura di linee di credito rotative (stesso meccanismo delle carte revolving ma senza il supporto di plastica). La durata è compresa tra i 12 ed i 120 mesi.</p>
<p>Ovviamente la scelta tra queste due forme di finanziamento sarà fatta dal cliente in stretta relazione alle proprie esigenze e disponibilità.</p>
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